(massima n. 1)
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di «addetto» richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla Suprema Corte, aveva sostenuto l'invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue).