(massima n. 1)
In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., la qualitą di portiere di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validitą della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza della succitata qualitą. (Nella specie, avente ad oggetto la notifica di verbali di contestazione di un'infrazione amministrativa, la Corte Cass., ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la mera affermazione del ricorrente in ordine alla circostanza che lo stabile ove egli risiedeva fosse diverso da quello dove colui che aveva ricevuto la notifica svolgeva attivitą di portiere, fosse inidonea a smentire in modo certo l'espletamento di detta attivitą anche presso lo stabile in cui risiedeva il ricorrente).