Cons. Stato n. 3911/2019
Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa.
Cons. Stato n. 3151/2019
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. Non è possibile ritenere applicabile anche al giudizio di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione adottati nel corso di una procedura di evidenza pubblica, la regola generale per l'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Infatti, la regola posta dall'art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. n. 104/2010 va letta in combinato con la previsione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificata dall'art. 20 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice), per la quale il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis D.Lgs. 104/2010, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati da motivazione.
Cons. Stato n. 2553/2019
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell'interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. La disposizione di cui all'art. 41, nell'enunciare la regola generale sopra ricordata, positivamente esclude che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.
Cons. Stato n. 8/2018
Ai sensi dell'art. 41, com. 2, c.p.a., in caso d'impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell'interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente "...alla pubblica amministrazione cha ha emesso l'atto impugnato...".
Cons. Stato n. 2638/2016
È inammissibile la notifica del ricorso al controinteressato presso l'ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all'ufficio" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato.
Cons. Stato n. 189/2016
In assenza di apposita autorizzazione presidenziale, è inammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994; invero, siffatta modalità di notifica non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all'art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/2012 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all'esito della cui adozione, si badi, detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale; e ciò tenuto conto della mancanza di un apposito Regolamento, che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, detti (essendo del tutto impensabile che prescrizioni tecniche siano all'uopo necessarie per il processo civile e penale e non per quello amministrativo) le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo.
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L'invalidità della notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, in assenza di autorizzazione presidenziale, non può ritenersi sanata dalla successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica (in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l'idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di errore scusabile), in alcun modo sanabile; quand'anche, tuttavia, si volesse ritenere che una notifica eseguita mediante ricorso ad una forma non utilizzabile in quanto non espressamente prevista come tale nel paradigma legislativo degli atti di notifica valga a concretizzare non una ipotesi di inesistenza ma piuttosto di nullità della stessa, comunque in tal caso, sulla scorta dell'art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione dell'intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione.
Cons. Stato n. 5362/2015
Nel giudizio amministrativo, la qualifica di controinteressati, ai quali dev'essere notificato il ricorso, a pena d'inammissibilità, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., dev'essere riconosciuta a quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente. I controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso.
Cons. Stato n. 4930/2015
Nel caso in cui alcuni soggetti - in qualità di medici interessati alla frequenza dei corsi di specializzazione - abbiano impugnato davanti al G.A. le graduatorie nazionali di merito nominative per l'accesso alle scuole di specializzazione nella parte in cui non collocano i ricorrenti medesimi in posizione utile all'iscrizione alle scuole presso le Università prescelte, il ricorso va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati - agevolmente identificabili nei candidati collocatisi utilmente nelle graduatorie di cui trattasi - che dall'eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente caducazione delle graduatorie medesime, subirebbero un pregiudizio certo.
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Va riconosciuto il beneficio dell'errore scusabile nel caso di omessa notifica del ricorso avverso graduatorie ad almeno uno dei controinteressati nel caso in cui risulti che i ricorrenti, prima della notifica del ricorso, abbiano inoltrato a mezzo PEC una formale richiesta alla P.A. per conoscere i dati anagrafici completi, non riportati nelle graduatorie impugnate, dei candidati utilmente collocatisi nelle graduatorie in questione e la risposta dalla P.A. sia giunta quando il ricorso era già stato depositato. In tal caso l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati può senz'altro essere valorizzata come circostanza di fatto idonea ad integrare gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'articolo 37 cod. proc. amm. e va pertanto disposta la remissione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, parti necessarie del giudizio avverso le impugnate graduatorie.
Cons. Stato n. 4862/2015
Non può essere considerata nulla la notifica del ricorso giurisdizionale a mezzo posta elettronica certificata (pec) effettuata in assenza dell'autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52, comma 2, del c.p.a.; va infatti condiviso l'orientamento giurisprudenziale che esclude la nullità della notifica in tale ipotesi.
Cons. Stato n. 3426/2015
Nel giudizio amministrativo, chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.
Cons. Stato n. 1896/2015
Nelle controversie aventi ad oggetto l'affidamento di pubblici appalti, non trova applicazione l'aumento del termine di impugnazione previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. (secondo cui "Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa"), atteso che il termine legale accelerato per l'impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali.
Cons. Stato n. 4494/2014
L'aggiudicatario provvisorio assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dal concorrente escluso, solo quando l'esclusione e l'aggiudicazione siano avvenute contestualmente, ossia senza soluzione di continuità, potendo il soggetto escluso solo in tal caso rendersi perfettamente conto che l'impugnativa incide sulla posizione, differenziata e giuridicamente protetta, di altro soggetto privato; non sussiste invece alcun onere per l'impresa esclusa di seguire gli sviluppi del procedimento al quale è ormai estranea ed impugnare gli atti conseguenti, ricercando i controinteressati successivi, salva la facoltà per questi ultimi di proporre l'opposizione di terzo.
Cons. Stato n. 816/2013
È sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo la costituzione in giudizio di uno solo dei controinteressati, in modo da rendere operativo l'obbligo per il giudice di integrare, ex art. 49 c.p.a., il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, rispetto alle altre parti del ricorso collettivo, eventualmente non costituiti.
Cons. Stato n. 4218/2012
La notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta è riservata, ai sensi della L. n. 890 del 1992, a Poste Italiane s.p.a. quale fornitore del servizio universale. Infatti, pur essendo stata introdotta la liberalizzazione dei servizi postali, tale servizio è stato riservato, per esigenze di ordine pubblico, esclusivamente a Poste Italiane s.p.a.
Cass. civ. n. 8284/2011
Deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. Né può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, non risultando alcunché dalla notifica.
Cons. Stato n. 1889/2011
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002 n. 477, è da ritenersi presente nell'ordinamento processuale, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante si distingue da quello in cui si perfeziona per il destinatario, con la conseguenza che le norme in tema di notificazione devono essere interpretate nel senso che la notificazione nei confronti del notificante si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la tempestiva consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario evita alla parte notificante la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica stessa deve essere effettuata, non potendo ricadere sul richiedente le conseguenze di un errore o di un'inerzia dell'ufficiale giudiziario medesimo.
Cass. civ. n. 3919/2011
In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.
Cass. civ. n. 26022/2010
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione.
Cass. civ. n. 25127/2010
La notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora l'atto sia stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario (nella specie come da annotazione risultante dall'atto stesso) l'ultimo giorno utile per la richiesta di notifica, è irrilevante che l'atto stesso (ricorso per Cassazione) sia stato spedito - dall'ufficiale giudiziario - a mezzo del servizio postale allorché erano già trascorsi i termini di cui all'art. 327 c.p.c.