(massima n. 1)
La notificazione effettuata, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all'articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell'impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., dell'atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell'atto di intimazione — essendo stato il relativo avviso restituito dall'ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” — siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione — tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove — in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l'atto a persona addetta all'ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario).