(massima n. 1)
Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione č sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalitā della persona cui l'atto č stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.