(massima n. 1)
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui č addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identitā personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato č desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p.