Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18140 del 2 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, la societā a responsabilitā limitata in liquidazione), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicitā, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.

(massima n. 2)

La notifica effettuata presso il domicilio stabilito dal liquidatore in persona fisica resta valida anche se la societā riferita č estinta. La residenza dell'individuo fisico non si modifica in seguito all'estinzione della societā.

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