(massima n. 1)
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che č imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest'ultimo aveva il domicilio o la dimora) pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza non č assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilitą di tale nullitą con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l'atto di impugnazione.