(massima n. 1)
In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, c.p.c., l'ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; poiché, peraltro a tal fine non č necessario l'uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l'attestazione - come nella specie - "domiciliatario e familiari al momento assenti".