(massima n. 1)
L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell'ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto notificato.