(massima n. 1)
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica puō essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non č frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non č, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non č sufficiente, al fine di negare validitā alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.