(massima n. 1)
La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest'ultimo, allontanatosi dall'ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l'atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all'addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l'atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest'ultimo venga successivamente edotto dell'avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo).