(massima n. 1)
In tema di notificazione l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio. Qualora la residenza e il domicilio trovansi nello stesso comune, il criterio preferenziale sopra indicato non opera più e la notifica può essere effettuata, in via alternativa, o presso la residenza o presso il domicilio. Lo stesso criterio di alternatività opera in ipotesi di domicilio speciale eletto a norma dell'art. 47 c.c., nel senso che il notificante può scegliere tra il domicilio eletto e gli altri indicati dall'art. 139 c.p.c.