(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora. (Nella specie, la concorde dichiarazione resa a distanza di qualche giorno da due diversi familiari è stata assunta come elemento di prova della residenza del destinatario).