(massima n. 1)
L'art. 35 legge assegno, secondo il quale l'ordine di non pagare la somma portata dal titolo non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione, si interpreta nel senso che prima della detta scadenza la banca non deve tener conto della revoca disposta dal cliente, dovendo al contrario provvedere al pagamento se vi sono fondi disponibili, atteso che la disposizione mira ad assicurare un'affidabile circolazione del titolo e a garantire l'esistenza dei fondi dal momento dell'emissione dell'assegno fino alla scadenza del termine di presentazione. (Nella specie, correntista aveva dedotto che l'emissione dell'assegno era frutto di azione truffaldina e che, posto all'incasso, l'assegno era stato protestato a causa dell'estinzione del conto corrente e del trasferimento dei fondi, nonostante la revoca dell'ordine di pagamento. La S.C., nell'enunziare il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto le pretese del correntista nei confronti della banca per il pregiudizio derivante dal non aver dato esecuzione alla disposta revoca).