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Articolo 2008 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Legittimazione del possessore

Dispositivo dell'art. 2008 Codice Civile

Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate [20 l. camb.; 22 l. ass.](1).

Note

(1) La girata è la formula con la quale il possessore promette al giratario (colui al quale il titolo è girato) che l'emittente (debitore) adempirà e con la quale ordina a quest'ultimo, contemporaneamente, di pagare al primo. Ad esempio: in caso di cambiale la girata può consistere in "per me pagate a Caio". Le girate devono essere continue, cioè devono costituire una serie formalmente regolare (2009 c.c.) che permette di risalire sino al primo prenditore, colui a favore del quale il titolo fu originariamente emesso.

Ratio Legis

Nel caso dei titoli all'ordine il legislatore pone dei freni alla circolazione del titolo i quali dipendono dall'importanza dello stesso.

Spiegazione dell'art. 2008 Codice Civile

Constatazione preliminare: la elevazione delle norme cambiarie a norme generali, comuni a frutti i titoli all'ordine

Nella Relazione Ministeriale al Codice civ. (n. 787), si avverte catego­ricamente che « le disposizioni concernenti i titoli all'ordine.... riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, quelle della Legge cambiaria».

Dal che deriva che queste ultime sostanzialmente e salvo qualche «azione sporadica (es. art. 19 Legge camb. in relazione coll'art. 2012 Codice civ.), sono state elevate a norme generali comuni a tutti i titoli all'ordine, e che, perciò, l’ampia e mirabile elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia cambiaria potrà, e dovrà, essere tenuta presente nell’interpretazione e sistemazione delle disposizioni sancite nel Capo III del Titolo V in esame.


La legittimazione attiva in materia, di titoli all'or­dine: concetto ed estremi legali: a) possesso del titolo

Anche in materia di titoli all'ordine in generale, trovano applicazione la distinzione fondamentale, sopra formulata, e più volte richiamata), tra titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto, interno, — ed altresì la suddistinzione, pure formulata sopra, fra legittimazione attiva e legittimazione passiva.

Rispetto alla prima specie di legittimazione ed all'istituto della cambiale, titolo all'ordine per eccellenza, — la nostra dottrina ha individuato il soggetto attivamente legittimato nel c. d. portatore legittimo della cambiale (art. 20, primo comma, Legge camb.), — cioè nella persona « che abbia materialmente il possesso del titolo e risulti, dal contesto di quest'ultimo, investito del diritto di credito cambiario, e che presenti il titolo medesimo e si identifichi». E questo concetto, che, come si è già visto, coincide con quello di possessore qualificato, è ben suscettibile di generalizzazione, ossia, è riferibile a tutti i titoli all'ordine, come risulta, implicitamente ed esplicitamente, dall'art. 2008 c.c., secondo cui « Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a un serie continua di girate », che una norma speciale concernente appunto tutti i titoli all'ordine, e che, evidentemente, è collegata col precedente 1992, comma 1, regolante tutti i titoli di credito.

Dunque, perché si abbia la legittimazione attiva rispetto a un titolo all'ordine, occorre la ricorrenza congiunta, o concorso, dei seguenti estremi legali: a) Il possesso del titolo. b) La risultanza del contesto del titolo, della investitura del diritto cartolare. c) La presentazione del titolo. d) La identificazione del possessore del titolo.

Sub a): Il possesso del titolo, come si è già rilevato, non va inteso in senso proprio, cioè come potere di fatto unito alla intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore (art. 1140, 1 comma, nuovo cod. civ., Libro della propr.), bensì come semplice potere di fatto, o de­tenzione. Per cui la mancanza di questa impedisce l'esercizio dei diritti inerenti al titolo, salvi gli effetti della procedura di ammortamento, nei casi di smarri­mento, sottrazione o distruzione del titolo (artt. 2016 e segg., spec. 2019) .


b) Risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare

Sub b): La risultanza dal contesto del titolo — della investitura del diritto cartolare, naturalmente, è diversa, secondo che il titolo non abbia circolato, o sia stato, invece, posto in circolazione.

Nella prima ipotesi, investito del diritto cartolare è il prenditore originario del titolo, quivi necessariamente indicato (arg. artt. 1, n. 6, e 100, n. 5 Legge camb.). Questa ipotesi, invero, non è espressamente prevista nell'art. 2008 in esame, ma vi si deve ritenere implicita, come quella che è conforme ad uno degli eventuali aspetti del fenomeno.

Nella seconda ipotesi, che viceversa, in armonia con l'aspetto normale del fenomeno, è posta esplicitamente nel cit. art. 2008, — l’investi­tura deve apparire da « una serie continua di girate », — serie continua di girate in cui si svolge la c. d. funzione di legittimazione della girata, e che, secondo una efficace formulazione, può riscontrarsi « quando la prima gi­rata è firmata dal prenditore, e ognuna delle successive è firmata dalla per­sona che, nella precedente, è indicata, o può essere indicata— se la girata è in bianco (ossia priva di menzione del giratario) —, come giratario ».

Qualora l'ultima girata sia in bianco, e si presupponga sempre la continuità delle girate precedenti, ad essere attivamente legittimato è il detentore materiale del titolo.

Tale continuità deve, tuttavia, intendersi in senso estrinseco, cioè è necessario e sufficiente sufficiente che ciascuna girata appaia formalmente regolare. Dal che deriva che alla medesima continuità non ostano la falsità di una dì giranti, nè l’incapacità di taluni di questi; e che, correlativamente, il debitore non è obbligato, né autorizzato, a indagini di legittimità sostanziale(ad es. sulla autenticità delle girate (arg. art. 46, 3 comma, L. camb.) sulla capacità dei giranti.

Inoltre, secondo una norma sancita in materia cambiaria ed estensibile analogicamente ad ogni titolo all'ordine, come quella che costituisce una semplice applicazione del predetto concetto generale della continuità estrinseca delle girate, « le girate cancellate si hanno, a questo effetto [della continuità], per non scritte» (art. 26, 1 comma, Legge camb.). Come si è perspicuamente illustrato, « in presenza della cancellazione, la continuità della serie può sussistere immutata (cosa, se è stata cancellata una girata in bianco preceduta da altra girata in bianco), può essere ristabilita di fronte ad una interruzione preesistente (così, se è stata cancellata una girata in pieno, preceduta da una girata in bianco, e contenente 1' indicazione di un giratario diverso dal girante successivo), pub venire esclusa, mentre prima sussisteva (così, se è stata cancellata una girata, in pieno o in bianco, pre­ceduta da una girata in pieno) ». Ed è pacifico che, in quanto la legittimazione in genere, e nella specie la continuità delle girate, costituisce un risultato strettamente formale del tenore cartolare, — non è consentito, e, comunque, sarebbe irrilevante, ogni indagine sulla causa e liceità e sul tempo della cancellazione in parola.


c) Presentazione del titolo

Sub c): La presentazione del titolo, invero, non è richiesta dal cit. art. 2008, bensì è prescritta dalla norma generale sancita nel precedente art. 1299, I° comma, per cui, appunto, come si è già esposto, « il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso pre­sentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte della legge ».

Dunque, si tratta di un estremo legale necessario in tutti i casi di esercizio di diritti cartolari: necessario e sufficiente per qualificare il possesso di un titolo al portatore, e, quindi, per legittimare attivamente il possessore o detentore di questo titolo; necessario, ma non sufficiente, a tali fini, nei casi di titoli all’ordine o nominativi, come di quelli che, per la qualificazione del possesso, e per legittimazione attiva del possessore o detentore, richiedono il concorso di altri estremi (artt. 2008 e 2021).


d) Identificazione del possessore del titolo

Sub d) L’identificazione del possessore del titolo importa l'obbligo del possessore o detentore di esso titolo — di provare, — e dell'emittente di accertare, l’ identità del presentatore con la persona indicata nel titolo, come prendi tore originario, se il titolo non abbia circolato, o come ultimo giratario, se, invece, il medesimo titolo sia stato posto in circolazione. E l’inosservanza di tale obbligo, da parte dell'emittente, ove ingeneri dolo o colpa grave ai sensi degli artt. 1992, 2 comma cod. civ., e 46, 3 comma, Legge camb., può determinare la invalidità del pagamento, ossia impedire la li­berazione del debitore.

Questi insegnamenti sono formulati dalla dottrina e dalla giurispru­denza in materia cambiaria, ma, come quelli che sono fondati sulla stessa struttura essenziale dei titoli all'ordine, costituiscono la applicazione di principi generali estensibili alla intera categoria di questi titoli, anche quando l'ultima girata sia in bianco. Invero, nell'asserire, su quest'ultimo punto, la tesi opposta, inesattamente si, argomenta che non si vede la necessità dell'accerta­mento della identità , personale del presentatore del titolo « nemmeno sul terreno dei principi, una volta che il titolo girato in bianco circola come un ti­tolo al portatore »; — perché esso titolo rimane, nella sua struttura es­senziale, un titolo all'ordine, e deve, quindi, sottoporsi alla disciplina giu­ridica della identificazione del possessore, particolare a tale categoria. Né può efficacemente opporsi la formula usata nell'art. 20, 1 comma Legge camb., per sostenere che « in quanto questo [articolo] dice che la serie continua ba­sterebbe, anche se l'ultima girata è in bianco, a legittimare il detentore, — pre­scinderebbe, dunque, chiaramente, nella ipotesi contemplata, dalla indivi­dualità di quest'ultimo, considerandola, allora, indifferente ai fini della legit­timazione »; — perché, se è esatta la premessa (cioè la efficacia non impeditiva dell'ultima girata in bianco rispetto alla continuità delle girate), — è arbitraria ed ingiustificata la conseguenza (ossia la pretesa indifferenza della individualità del detentore del titolo al fine della legittimazione attiva).


La legittimazione attiva nei casi di trasferimenti anormali (ces­sione, successione mortis causa…) dei titoli all'ordine

Il trasferimento di un titolo all'ordine, che non abbia circolato, o che sia 'stato posto in circolazione col mezzo normale della girata, — può av­venire anche in maniera anormale: così, mediante cessione o successione mortis causa (eredità o legato). In tali casi:

1) Se si tratta di cessione, per la legit­timazione attiva del cessionario, portatore ultimo del titolo, occorre, oltre il concorso degli estremi legali sopra esaminati (possesso del titolo, risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare, presentazione del titolo, identificazione del possessore del titolo, ), la prova della cessione, o della pluralità di cessioni, per cui il titolo è pervenuto al legittimando.

2) Se si tratta di successione mortis causa (eredità o legato) verificatasi rispetto al portatore ultimo del titolo, il successore (erede o legatario) deve prima dimostrare il concorso dei predetti estremi legali rispetto al suo autore, ossia legittimarlo attivamente, e poi legittimare sé stesso col titolo della suc­cessione. Se, invece, « il trasferimento mortis causa è intermedio, il portatore si legittima, saldando l'apparente interruzione della serie continua delle gi­rate con la prova che il girante successivo è l'erede o il legatario del giratario della girata precedente ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2008 Codice Civile

Cass. civ. n. 1202/2022

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.

Cass. civ. n. 26166/2014

Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.

Cass. civ. n. 5641/2000

Ai fini della continuità della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate.

Cass. civ. n. 10253/1994

Nel caso in cui il traente giri (o sconti) una cambiale tratta non ancora accettata dal trattario, ha girata non comporta il trasferimento del credito verso il trattario (che richiede l'accettazione), né costituisce prova di una siffatta cessione, con la conseguenza che il giratario ha come unico debitore il girante.

Cass. civ. n. 8376/1987

Il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta per l'incasso dall'ultimo giratario, non può essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto ad agire esecutivamente in base ad esso.

Cass. civ. n. 542/1984

La colpa idonea a fondare una responsabilità contrattuale del trattario per illegittimo pagamento di un assegno bancario è riscontrabile nell'inadempimento dell'obbligo di accertare la regolare continuità di girate e l'autenticità della firma del traente mediante confronto con quella depositata all'atto dell'apertura del conto corrente (cosiddetto specimen), ed in situazioni non sussumibili in classi determinate ma riconducibili alla colpa grave.

Cass. civ. n. 164/1976

In materia cambiaria, per continuità delle girate si intende soltanto una serie formalmente continua di passaggi dello stesso titolo cartolare da un soggetto all'altro risultanti nelle forme prescritte dalla legge. Ne consegue che nel caso di circolazione della cambiale con girate in bianco, per la sussistenza del detto requisito è sufficiente che ad ogni firma segua altra firma, senza che i rapporti realmente intercorsi fra i vari firmatari possano assumere, rilevanza giuridica ai fini della tutela dei successivi prenditori ed, in particolare, dell'ultimo, cui non può essere opposto nulla che non attenga all'autenticità delle varie girate.

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