Constatazione preliminare: la elevazione delle norme cambiarie a norme generali, comuni a frutti i titoli all'ordine
Nella Relazione Ministeriale al Codice civ. (n. 787), si avverte categoricamente che «
le disposizioni concernenti i titoli all'ordine.... riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, quelle della Legge cambiaria».
Dal che deriva che queste ultime sostanzialmente e salvo qualche «azione sporadica (es. art. 19 Legge camb. in relazione coll'art. 2012 Codice civ.), sono state elevate a norme generali comuni a tutti i titoli all'ordine, e che, perciò, l’ampia e mirabile elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia cambiaria potrà, e dovrà, essere tenuta presente nell’interpretazione e sistemazione delle disposizioni sancite nel Capo III del Titolo V in esame.
La legittimazione attiva in materia,
di titoli all'ordine: concetto ed estremi legali: a) possesso del titolo
Anche in materia di titoli all'ordine in generale, trovano applicazione la
distinzione fondamentale, sopra formulata, e più volte richiamata), tra
titolarità o appartenenza e legittimazione o investitura del diritto cartolare, o diritto, interno, — ed altresì la suddistinzione, pure formulata sopra, fra
legittimazione attiva e legittimazione passiva.
Rispetto alla prima specie di legittimazione ed all'istituto della cambiale, titolo all'ordine per eccellenza, — la nostra dottrina ha individuato il soggetto attivamente legittimato nel c. d. portatore legittimo della cambiale (art. 20, primo comma, Legge camb.), — cioè nella persona «
che abbia materialmente il possesso del titolo e risulti, dal contesto di quest'ultimo, investito del diritto di credito cambiario, e che presenti il titolo medesimo e si identifichi». E questo concetto, che, come si è già visto, coincide con quello di possessore qualificato, è ben suscettibile di generalizzazione, ossia, è
riferibile a tutti i titoli all'ordine, come risulta, implicitamente ed esplicitamente, dall'art. 2008 c.c., secondo cui «
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a un serie continua di girate », che una norma speciale concernente appunto tutti i titoli all'ordine, e che, evidentemente, è collegata col precedente
1992, comma 1, regolante tutti i titoli di credito.
Dunque, perché si abbia la legittimazione attiva rispetto a un titolo all'ordine, occorre la
ricorrenza congiunta, o concorso, dei seguenti estremi legali: a) Il possesso del titolo. b) La risultanza del contesto del titolo, della investitura del diritto cartolare. c) La presentazione del titolo. d) La identificazione del possessore del titolo.
Sub a): Il possesso del titolo, come si è già rilevato, non va inteso in senso proprio, cioè come potere di fatto unito alla intenzione di esercitare sulla cosa il diritto di proprietà o un diritto reale minore (art.
1140, 1 comma, nuovo cod. civ., Libro della propr.), bensì come semplice
potere di fatto, o detenzione. Per cui la mancanza di questa impedisce l'esercizio dei diritti inerenti al titolo, salvi gli effetti della procedura di ammortamento, nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo (artt.
2016 e segg., spec.
2019) .
b) Risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare
Sub b): La risultanza dal contesto del titolo — della investitura del diritto cartolare, naturalmente,
è diversa, secondo che il titolo non abbia circolato, o sia stato, invece, posto in circolazione.
Nella
prima ipotesi, investito del diritto cartolare è il prenditore originario del titolo, quivi necessariamente indicato (arg. artt. 1, n. 6, e 100, n. 5 Legge camb.). Questa ipotesi, invero, non è espressamente prevista nell'art. 2008 in esame, ma vi si deve ritenere implicita, come quella che è conforme ad uno degli eventuali aspetti del fenomeno.
Nella
seconda ipotesi, che viceversa, in armonia con l'aspetto normale del fenomeno, è posta esplicitamente nel cit. art. 2008, — l’investitura deve apparire da «
una serie continua di girate », — serie continua di girate in cui si svolge la c. d. funzione di legittimazione della girata, e che, secondo una efficace formulazione, può riscontrarsi «
quando la prima girata è firmata dal prenditore, e ognuna delle successive è firmata dalla persona che, nella precedente, è indicata, o può essere indicata— se la girata è in bianco (ossia priva di menzione del giratario)
—, come giratario ».
Qualora l'ultima girata sia in bianco, e si presupponga sempre la continuità delle girate precedenti, ad essere attivamente legittimato è il
detentore materiale del titolo.
Tale continuità deve, tuttavia, intendersi in senso estrinseco, cioè è necessario e sufficiente sufficiente che ciascuna girata appaia formalmente regolare. Dal che deriva che alla medesima continuità non ostano la falsità di una dì giranti, nè l’incapacità di taluni di questi; e che, correlativamente, il debitore non è obbligato, né autorizzato, a indagini di legittimità sostanziale(ad es. sulla autenticità delle girate (arg. art. 46, 3 comma, L. camb.) sulla capacità dei giranti.
Inoltre, secondo una norma sancita in materia cambiaria ed estensibile analogicamente ad ogni titolo all'ordine, come quella che costituisce una semplice applicazione del predetto concetto generale della continuità estrinseca delle girate, «
le girate cancellate si hanno, a questo effetto [della continuità],
per non scritte» (art. 26, 1 comma, Legge camb.). Come si è perspicuamente illustrato, «
in presenza della cancellazione, la continuità della serie può sussistere immutata (cosa, se è stata cancellata una girata in bianco preceduta da altra girata in bianco), può essere ristabilita di fronte ad una interruzione preesistente (così, se è stata cancellata una girata in pieno, preceduta da una girata in bianco, e contenente 1' indicazione di un giratario diverso dal girante successivo), pub venire esclusa, mentre prima sussisteva (così, se è stata cancellata una girata, in pieno o in bianco, preceduta da una girata in pieno) ». Ed è pacifico che, in quanto la legittimazione in genere, e nella specie la continuità delle girate, costituisce un risultato strettamente formale del tenore cartolare, — non è consentito, e, comunque, sarebbe irrilevante, ogni indagine sulla causa e liceità e sul tempo della cancellazione in parola.
c) Presentazione del titolo
Sub c): La presentazione del titolo, invero, non è richiesta dal cit. art. 2008, bensì è prescritta dalla norma generale sancita nel precedente art. 1299, I° comma, per cui, appunto, come si è già esposto, «
il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte della legge ».
Dunque, si tratta di un estremo legale necessario in tutti i casi di esercizio di
diritti cartolari: necessario e sufficiente per qualificare il possesso di un titolo al portatore, e, quindi, per legittimare attivamente il possessore o detentore di questo titolo; necessario, ma non sufficiente, a tali fini, nei casi di titoli all’ordine o nominativi, come di quelli che, per la qualificazione del possesso, e per legittimazione attiva del possessore o detentore, richiedono il concorso di altri estremi (artt. 2008 e
2021).
d) Identificazione del possessore del titolo
Sub d) L’identificazione del possessore del titolo importa l'obbligo del possessore o detentore di esso titolo — di provare, — e dell'emittente di accertare, l’ identità del presentatore con la persona indicata nel titolo, come prendi tore originario, se il titolo non abbia circolato, o come ultimo giratario, se, invece, il medesimo titolo sia stato posto in circolazione. E l’inosservanza di tale obbligo, da parte dell'emittente, ove ingeneri dolo o colpa grave ai sensi degli artt.
1992, 2 comma cod. civ., e 46, 3 comma, Legge camb., può determinare la invalidità del pagamento, ossia impedire la liberazione del debitore.
Questi insegnamenti sono formulati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia cambiaria, ma, come quelli che sono fondati sulla stessa struttura essenziale dei titoli all'ordine, costituiscono la applicazione di principi generali estensibili alla intera categoria di questi titoli, anche quando l'ultima girata sia in bianco. Invero, nell'asserire, su quest'ultimo punto, la tesi opposta, inesattamente si, argomenta che non si vede la necessità dell'accertamento della identità , personale del presentatore del titolo «
nemmeno sul terreno dei principi, una volta che il titolo girato in bianco circola come un titolo al portatore »; — perché esso titolo rimane, nella sua struttura essenziale, un titolo all'ordine, e deve, quindi, sottoporsi alla disciplina giuridica della identificazione del possessore, particolare a tale categoria. Né può efficacemente opporsi la formula usata nell'art. 20, 1 comma Legge camb., per sostenere che «
in quanto questo [articolo] dice che la serie continua basterebbe, anche se l'ultima girata è in bianco, a legittimare il detentore, — prescinderebbe, dunque, chiaramente, nella ipotesi contemplata, dalla individualità di quest'ultimo, considerandola, allora, indifferente ai fini della legittimazione »; — perché, se è esatta la premessa (cioè la efficacia non impeditiva dell'ultima girata in bianco rispetto alla continuità delle girate), — è arbitraria ed ingiustificata la conseguenza (ossia la pretesa indifferenza della individualità del detentore del titolo al fine della legittimazione attiva).
La legittimazione attiva nei casi di trasferimenti anormali (cessione, successione mortis causa…) dei titoli all'ordine
Il trasferimento di un titolo all'ordine, che non abbia circolato, o che sia 'stato posto in circolazione col mezzo normale della girata, — può avvenire anche in maniera anormale: così, mediante cessione o successione
mortis causa (eredità o legato). In tali casi:
1) Se si tratta di
cessione, per la legittimazione attiva del cessionario, portatore ultimo del titolo, occorre, oltre il concorso degli estremi legali sopra esaminati (possesso del titolo, risultanza dal contesto del titolo della investitura del diritto cartolare, presentazione del titolo, identificazione del possessore del titolo, ), la prova della cessione, o della pluralità di cessioni, per cui il titolo è pervenuto al legittimando.
2) Se si tratta di
successione mortis causa (eredità o legato) verificatasi rispetto al portatore ultimo del titolo, il successore (erede o legatario) deve prima dimostrare il concorso dei predetti estremi legali rispetto al suo autore, ossia legittimarlo attivamente, e poi legittimare sé stesso col titolo della successione. Se, invece, «
il trasferimento mortis causa è intermedio, il portatore si legittima, saldando l'apparente interruzione della serie continua delle girate con la prova che il girante successivo è l'erede o il legatario del giratario della girata precedente ».