(massima n. 1)
La banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità extracontrattuale della banca nel pagamento a persona diversa del beneficiario di un assegno da cui era stata cancellata la clausola «non trasferibile» operata mediante asportazione chimica).