(massima n. 1)
Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all'ordine, privo di valore cartolare e dal quale per ciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.