(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilitā a persona diversa dall'effettivo beneficiario, č ammessa a provare che l'inadempimento non le č imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/12/2010).