(massima n. 1)
La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non č, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non č, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un'amministrazione dello Stato (nella specie, l'Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una societā, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e dalla stessa societā richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilitā, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilitā, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilitā generale dello Stato.