(massima n. 1)
Il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dą luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens". (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/03/2017).