Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo [1376, 1994].
Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo [1836].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 22663/2022
In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l'usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e irrilevante la legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest'ultima, siccome non indicativa dell'unicità del titolare del diritto.Cass. civ. n. 4910/2017
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d.l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull'efficacia del titolo emesso.Cass. civ. n. 19329/2013
In materia di certificati di deposito al portatore, il trasferimento si perfeziona con la consegna del titolo e produce l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", la legittimazione a riscuotere le somme relative. Ne consegue che non incombe sul possessore la prova circa il processo acquisitivo del titolo, spettando alla controparte dimostrare l'esistenza di una valida ragione giustificante la propria pretesa restitutoria. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 13/06/2006).Cass. civ. n. 12460/2008
La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 c.c., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del de cuius comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore.Cass. civ. n. 22328/2007
Il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest'ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio, perfezionandosi il suo trasferimento con la sola consegna e determinando l'effetto di costituire, in capo all'"accipiens", l'anzidetta legittimazione, indipendentemente dalla prova di una giusta "causa traditionis". Ne consegue che spetta al "tradens", il quale pretenda la restituzione della somma (o di parte di essa) portata dal libretto, fornire la prova della carenza , iniziale o sopravvenuta, della "causa traditionis". (Rigetta, App. Trieste, 12 Aprile 2003).Cass. civ. n. 10694/2001
In tema , di titoli al portatore, il principio secondo cui, per il trasferimento effettivo della titolarità del diritto incorporato, è necessaria l'esistenza di un valido negozio di trasferimento, il cui onere probatorio non grava sull' accipiens (restando a carico del tradens la prova del contrario), deve ritenersi operante ai fini della restituzione del titolo — e, dunque, nel rapporto tra cedente e cessionario, ovvero tra effettivo titolare del credito e mero detentore del titolo —, ma non anche nel rapporto con il debitore, nel quale la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis . Ne consegue che il debitore, da un canto, ha il dovere di adempiere, dall'altro, è liberato dall'obbligazione se esegue la prestazione nei confronti del possessore non titolare, ma pur tuttavia legittimato attraverso le debite forme che attengono all'identificazione della persona del presentatore, a meno che non versi in dolo o colpa grave (e tanto risulti dalla relativa prova, posta comunque a carico di chi contesti l'efficacia liberatoria del pagamento, presumendosene la buona fede ai sensi dell'art. 1147, terzo comma, c.c.), mentre il possesso del titolo fa legittimamente presumere il mancato pagamento, spettando, all'uopo, al debitore la dimostrazione che l'obbligazione cartolare sia stata estinta nei confronti del legittimo portatore, ovvero nei confronti del precedente possessore, purché ciò risulti dal titolo.Cass. civ. n. 4571/1992
Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sé idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore.Cass. civ. n. 527/1973
La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all'esercizio del diritto in esso menzionato; ma, nei diretti rapporti interni fra il tradens e l'accipiens, l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra essi intercorso.
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