(massima n. 1)
Il prenditore (o il suo giratario) che accetta di essere pagato mediante assegno bancario, accetta anche l'eventuale liberazione prevista dal secondo comma dell'art. 1992 c.c., per i titoli di credito in generale, a favore del «debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore». Pertanto, diversamente dal caso in cui l'assegno viene smarrito o rubato durante la trasmissione al prenditore (senza, quindi, pervenire nelle sue mani), nell'ipotesi in cui il prenditore o altro giratario abbia conseguito il possesso del titolo garantito da provvista, l'eventuale pagamento da parte del banchiere delegato, prima della notificazione del decreto di ammortamento, a persona non legittimata, determina l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente liberazione del debitore.