(massima n. 1)
Il riconoscimento, da parte del venditore, dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell'art. 1495, secondo comma, c.c., dall'onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l'omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (a seguito, nell'ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla), non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva.