Azione che trova la sua origine negli editti degli edili curuli concernenti gli schiavi di animali e di schiavi, e che consiste nella possibilitā di ottenere una riduzione di prezzo proporzionale alla diminuzione di valore conseguente all'esistenza di vizi non dichiarati della cosa. La stessa azione č oggi prevista dall'art. 1492 c.c., e consiste nel rimedio concesso al compratore contro il venditore, in alternativa alla risoluzione, nel caso in cui la cosa alienta presenti dei vizi che la rendano inidonea all'uso a cui č destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Non c'č possibilitā di scelta, invece, nel caso di perimento della cosa consegnata per caso fortuito o per colpa del compratore: quest'ultimo potrā, in tale situazione, chiedere solo la riduzione del prezzo.