(massima n. 2)
L'occultamento del vizio della cosa venduta va identificato in una attività positiva volta a nascondere l'imperfezione del bene e, quindi, diretta a rendere impossibile o, quanto meno, difficile al compratore la scoperta del vizio con la comune diligenza. Non è sufficiente, pertanto, a integrare l'ipotesi di occultamento del vizio dell'immobile venduto, la generica dichiarazione di conformità di esso al progetto approvato.