Cass. civ. n. 31391/2025
In tema di vendita immobiliare, il regime della riduzione del prezzo previsto dall'art. 1497 cod. civ. per mancanza di qualità promesse è applicabile anche nel caso in cui l'acquirente abbia manifestato il gradimento per il bene acquistato in sede di rogito, purché tale gradimento non sia riferito alla specifica condizione della porzione del bene mancante delle qualità promesse; il diritto alla riduzione del prezzo persiste anche se il trasferimento avviene via cooperativa, mantenendo la natura di compravendita come espressa nel regime del preliminare e dell'assegnazione definitiva.
Cass. civ. n. 27897/2025
Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con cui il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società non rientra nella garanzia per mancanza di qualità promesse dei beni venduti, essendo disciplinata dalla prescrizione ordinaria decennale e non dalla prescrizione annuale prevista dagli artt. 1495 e 1497 c.c.
Cass. civ. n. 19111/2025
Il giudice può qualificare giuridicamente l'azione in modo diverso da quello prospettato dalla parte senza incorrere nel vizio di extrapetizione, purché non vi sia mutazione della causa petendi e del petitum. L'azione di risoluzione della compravendita per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinato il bene (art. 1497 c.c.) rientra nell'alveo dell'azione di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c., specialmente nella fattispecie della vendita aliud pro alio.
Cass. civ. n. 13219/2025
Il giudice è tenuto a qualificare correttamente la domanda proposta dalle parti individuando gli specifici titoli giuridici invocati (es. artt. 1489 e 1497 cod. civ., inadempimento contrattuale). L'omessa interpretazione e qualificazione delle domande costituisce vizio di motivazione che può pregiudicare la validità della sentenza.
Cass. civ. n. 11076/2025
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).
Cass. civ. n. 7189/2025
L'azione di riduzione del prezzo è esperibile non solo in presenza di vizi della cosa, ma anche nell'ipotesi di mancanza di qualità, posto che l'art. 1497 c.c., nel ricordare l'applicabilità della disciplina in tema di risoluzione contrattuale, non esclude che il compratore possa avere interesse a mantenere ferma la proprietà del bene conseguita attraverso il contratto.
Cass. civ. n. 19833/2024
Le quote delle società di capitali sono beni "di secondo grado", non totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, con conseguente applicabilità dell'art. 1497 cod. civ. per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi).
Cass. civ. n. 4245/2024
Il caso di presenza di vizi e quello di mancanza di qualità sono soggetti ad una disciplina che non conosce paratie, ma snodi di collegamento, giacché il profilo di atipicità dell'azione giudiziaria conferisce non solo alla domanda di risoluzione ma anche a quella di riduzione del prezzo il tratto di rimedio generale a tutela dell'acquirente che, quindi, può domandare la riduzione del prezzo anche nelle fattispecie contemplate dall'art. 1497 c.c.
Cass. civ. n. 29450/2023
In tema di compravendita di beni mobili, la mancanza del certificato di qualità, contrattualmente previsto, rileva, ex art. 1497 c.c., sotto il profilo del difetto delle qualità promesse e dà all'acquirente il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, dovendosi escludere che la mancanza della certificazione di qualità, ove non siano dimostrati specifici vizi della cosa, possa essere ritenuta di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.
Cass. civ. n. 26402/2023
In materia di compravendita, si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. Deve, quindi, ritenersi che esulino dall'ambito della garanzia per i vizi quei fenomeni che si pongono al di fuori della fase di realizzazione del bene venduto e che su quest'ultimo vengono ad incidere in un momento successivo, potendo tali profili assumere semmai rilievo ove riconducibili nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. In ipotesi di vendita di un terreno, il profilo dei vizi, quindi, deve essere tenuto distinto da quello della condizione di inquinamento ambientale, ove tale condizione costituisca fattore sopravvenuto che non incide sul formarsi in sé del bene bensì su caratteristiche che vengono a porsi in rapporto con le finalità di utilizzo del bene medesimo. Ne consegue che in una situazione di inquinamento tale da determinare l'applicazione della disciplina specifica in tema di tutela dell'ambiente, l'acquirente del terreno, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la sua bonifica, non può agire direttamente nei confronti del soggetto che ritenga responsabile dell'inquinamento allo scopo di conseguire, sotto forma di risarcimento del danno, l'integralità delle spese di bonifica.
Cass. civ. n. 22075/2023
In tema di cessione di azienda, l'avviamento non è un bene compreso nell'azienda - del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta - ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può essere promessa nel contratto di vendita e il cui difetto dà luogo alla fattispecie di inadempimento di cui all'art. 1497 c.c. in tema di mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito non possono essere poste a fondamento dell'azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma solo, eventualmente, di una di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Cass. civ. n. 14895/2023
In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.
Cass. civ. n. 21441/2022
In tema di compravendita, qualora l'acquisto abbia riguardato un immobile per l'edificazione di un fabbricato, attuabile, sotto il profilo urbanistico, in virtù di progetto ceduto dal venditore, la sopravvenuta irrealizzabilità dell'edificio, conseguente ad azioni ripristinatorie proposte da terzi per violazione delle norme sulle distanze, non costituisce violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta, né dunque consente l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c.) , né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti ex art. 1489 c.c.), ma può piuttosto integrare il difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c., la cui domanda rientra nella disciplina degli adempimenti contrattuali.
Cass. civ. n. 6596/2016
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Cass. civ. n. 8102/2015
Il compratore può sollevare l'eccezione d'inadempimento per mancanza delle qualità promesse dal venditore a prescindere dalla responsabilità di quest'ultimo, essendo meritevole di tutela l'interesse dell'acquirente a non eseguire la prestazione in assenza della controprestazione e a non trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto all'alienante.
Cass. civ. n. 20996/2013
In tema di compravendita, l'ipotesi di "aliud pro alio" si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" dedotta come oggetto del contratto. Pertanto, integra "aliud pro alio" la consegna di un'autovettura con impianto a GPL non omologato, in quanto chi acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante, sicché la mancata omologazione dell'impianto fa venir meno la specifica utilità insita nell'acquisto, essendo irrilevante che il mezzo possa essere utilizzato a benzina.
Cass. civ. n. 26953/2008
In tema di vendita, è configurabile la consegna di
aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna, da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a sequestro penale in quanto munito di un motore rubato).
Cass. civ. n. 18859/2008
Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto ritenendo che, poiché nella specie, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, era stato pur sempre allo stesso consegnato un fondo agricolo sfruttato effettivamente perla conduzione agricola, doveva escludersi che si era di fronte alla consegna di "aliud pro alio").
Cass. civ. n. 1092/2007
In tema di vendita, è configurabile la consegna di
aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile; in tale ultimo caso, è necessario che la particolare utilizzazione della cosa sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente per la assoluta inidoneità dei contenitori di cartone utilizzati per il trasporto di uva, giunta a destinazione schiacciata e deteriorata, ritenendo non accertato che la venditrice fosse a conoscenza dell'uso al quale i medesimi contenitori dovevano essere destinati; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano compiuto, alla stregua degli elementi acquisiti, la necessaria indagine in ordine alla volontà dei contraenti circa lo specifico contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti e, in particolare, di quella a carico della venditrice).
Cass. civ. n. 7561/2006
La vendita di
aliud pro alio (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 10922/2005
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione dando al rapporto dedotto in giudizio il
nomen iuris anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purché lasci inalterati il
petitum e la
causa petendi azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto; pertanto, incorre nel vizio d'extrapetizione la decisione che, in presenza di una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta, accolga la domanda, ritenendo la cosa - sulla base dell'esame di corrispondenza intercorsa fra le parti - priva delle qualità pattuite per l'uso al quale la stessa era destinata, poiché, a differenza della garanzia per vizi - che ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore - l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale la stessa è «normalmente» destinata. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda di risoluzione della vendita di un impianto telefonico intercomunicante nello stabilimento industriale dell'acquirente perché privo della segretezza interna delle comunicazioni, aveva ritenuto che tale requisito non configurasse un vizio dell'apparecchiatura, come dedotto dall'attrice a fondamento dell'azione, ma rientrasse fra le qualità essenziali pattuite dai contraenti in relazione alla specifica destinazione d'uso dell'impianto).
Cass. civ. n. 14586/2004
In tema di compravendita, qualora la
res tradita sia completamente diversa da quella pattuita — in quanto, appartenendo a un genere diverso, si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico — sociale del bene venduto — ricorre l'ipotesi non della mancanza delle qualità promesse ma della consegna di
aliud pro alio che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione
ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse la vendita di
aliud pro alio avendo il venditore consegnato dei macchinari diversi per modello, provenienza e prestazioni da quelli pattuiti).
Cass. civ. n. 2712/1999
I vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall'ipotesi di consegna di
aliud pro alio che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. la quale ricorre quando la diversità fra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale).
Cass. civ. n. 4657/1998
Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari, e pertanto, se è dimostrato che le dimensioni di un veicolo sono state pattuite per consentirne il passaggio nell'autorimessa dell'acquirente, è superfluo accertarne l'idoneità alla circolazione.
Cass. civ. n. 244/1997
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall'ipotesi della consegna
aliud pro alio, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (il giudice di merito aveva ritenuto trattarsi di vizi redibitori in una fattispecie in cui i difetti di alcune resistenze elettriche consegnate erano inerenti al processo di produzione o di fabbricazione ed aveva escluso l'ipotesi della consegna dell'
aliud pro alio, in quanto la merce stessa apparteneva al genere ordinato dall'acquirente ed il riscontrato difetto di funzionalità era risultato rimediabile attraverso il procedimento di «essicazione» appositamente prescritto dalla casa costruttrice per rimuoverlo e ricondurre l'anomalia in percentuali ammissibili. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la pronuncia del merito).
Cass. civ. n. 3550/1995
La qualità della cosa compravenduta, qualora sia espressamente promessa, assume, per volontà dei contraenti, un carattere di essenzialità di per se stesso incompatibile con la tollerabilità della sua mancanza, la quale comporta il diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 593/1995
In tema di vendita il criterio distintivo tra la consegna di
aliud pro alio — che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento
ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni
ex artt. 1490 e 1497 — e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al
genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultimo ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del
genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contratto, in relazione ai bisogni dell'acquirente, in particolare nel caso di vendita di prodotti naturali nei quali l'origine o la varietà sono frequentemente più significativi del mero richiamo al
genus. (Nella specie, erano state consegnate all'acquirente delle piantine di arancio di una varietà diversa e meno pregiata di quella pattuita; si da incidere sulla stessa commerciabilità del prodotto nella zona in cui le piante erano state acquistate in vista del loro impianto in un agrumeto).
Cass. civ. n. 4681/1992
Quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa mobile infungibile o già determinata in contratto, la stessa deve essere consegnata nuova e non usata, in conformità a quella presentata a campione al momento della conclusione del contratto, rispondendo ciò all'intento dell'acquirente, ancorché non manifestato in apposita clausola del contratto, trattandosi di una qualità promessa quantunque solo implicitamente, con la conseguenza che, ove venga consegnata una cosa usata, il venditore ne risponde non con la garanzia per vizi o per la consegna di
aliud pro alio,
ma a norma dell'art. 1497 c.c. per la mancanza di detta essenziale qualità, senza che rilevi che la cosa usata possa servire per l'uso al quale era destinata non presentando difetti funzionali in relazione all'impiego prefissosi dal compratore, che, pertanto, è facultato a proporre l'azione di risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 6596/1986
L'accettazione della merce da parte del compratore non impedisce di eccepire in seguito che le cose consegnate dal venditore sono diverse da quelle oggetto del contratto, se di tale diversità l'acquirente si sia reso conto successivamente alla consegna. Pertanto, non vi è alcuna incompatibilità tra l'azione di risoluzione per consegna di
aliud pro alio e l'avvenuta accettazione delle cose comprate.
Cass. civ. n. 1261/1981
Sussiste il vizio redibitorio — di cui all'art. 1490 cod. civ. — qualora esso concerna il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporti l'inidoneità della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore; vi è invece la mancanza di qualità — di cui all'art. 1497 cod. civ. — qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartenga ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (Nella specie, è stato reputato vizio redibitorio e non mancanza di qualità di «patate da semina» il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell'organo di moltiplicazione, non erano germogliate).