(massima n. 1)
Nei contratti caratterizzati da un'esecuzione continuata, in caso di scioglimento, qualora una prestazione gią eseguita non sia proporzionale all'altra occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto le prestazioni gią eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili, nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano pił giustificazione causale, in tutto o in parte.