(massima n. 1)
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni giā eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all'art. 1458, comma 2, c.p.c., č invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di appalto di servizi, ritenendola preclusa per effetto della esecuzione integrale del contratto, senza considerare che il rapporto non poteva considerarsi esaurito, stante la pendenza di contenziosi e di molteplici contestazioni circa l'esatto adempimento del contratto).