(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1458, primo comma, c.c., per la quale, nei contratti di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni giā eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l'irretroattivitā della risoluzione concerne le prestazioni "eseguite", non quelle "ineseguite", non venendo meno l'esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l'affittuario non č tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilitā dei locali, pur se tale periodo č anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto.