(massima n. 1)
L'art. 1453 comma terzo non introduce per il convenuto un divieto assoluto di adempimento dopo la proposizione della domanda di risoluzione ma si limita a sancire l'inefficacia di un adempimento tardivo a sanare o a lenire le conseguenze del pregresso inadempimento posto a base della domanda nell'implicito presupposto che questo sia sussistente e che quindi il creditore non abbia più interesse all'adempimento. Ne consegue che se l'obbligazione debba, per accordo fra le parti, essere adempiuta a più riprese, abbia cioè più scadenze, e la domanda di risoluzione sia stata proposta quando non tutte le scadenze si siano verificate, il cennato disposto dell'art. 1453 si applica esclusivamente alle prestazioni già scadute, riguardo alle quali soltanto il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore, e non alle prestazioni ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di inadempimento, con la conseguenza che rispetto a queste ultime l'eventuale inadempienza sopravvenuta in corso di causa va anch'essa considerata e valutata dal giudice, se dedotta anche implicitamente dalla controparte, ai fini della pronuncia di risoluzione.