(massima n. 1)
Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 c.c.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformitą del principio della retroattivitą di detta risoluzione (art. 1458 c.c.), insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa.