(massima n. 1)
L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del venditore stesso, diventa esigibile solo con l'esecutività della relativa pronunzia, sicché, prima di tale esecutività, non può parlarsi di mora debendi. Ne discende che è priva di fondamento la pretesa del compratore di ottenere, con riferimento a detta restituzione, il risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., in relazione alla svalutazione verificatasi a decorrere dal momento in cui ha versato il prezzo al venditore, non potendo quest'ultimo considerarsi in mora nella restituzione del prezzo fin da quel momento e presupponendo il risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, citato, la mora del debitore.