(massima n. 1)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma 1, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l'equivalente in danaro; siffatto obbligo restitutorio, al quale si aggiunge, per la parte colpevolmente inadempiente, quello del risarcimento del danno (art. 1453 comma 1 ult. p. c.c.) trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un'espressa richiesta della parte interessata.