Cass. civ. n. 25061/2025
In tema di clausola penale, il potere del giudice di riduzione ad equità previsto dall'art. 1384 c.c. può essere esercitato d'ufficio. Tale potere è riconosciuto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela. La riduzione può essere operata sia contro la volontà delle parti, sia nel caso in cui i contraenti non abbiano previsto una riduzione della penale in caso di adempimento parziale dell'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 23636/2025
Un motivo di impugnazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione delle circostanze fattuali preclude alla Suprema Corte di cassazione l'esame della violazione dell'art. 1384 c.c. e risulta inammissibile se si richiama al vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. senza rispettare i criteri di specificità richiesti dalla giurisprudenza consolidata.
Cass. civ. n. 18463/2025
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice deve valutare l'interesse del creditore all'adempimento non solo con esclusivo riferimento al momento della stipulazione del contratto, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita. Ciò in quanto anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, dovendosi intendere che per la valutazione della manifesta eccessività della penale vanno considerate anche le circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 250/2025
In tema di clausole risolutive espresse, laddove il contratto contempli una specifica penalità in forma diversa dal pagamento di una somma di denaro, come nel caso in cui assegni alla parte adempiente il diritto di trattenere quanto costruito, il giudice deve verificare se la penale risulti manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della parte adempiente ai sensi dell'art. 1384 c.c., tenendo conto del valore complessivo delle prestazioni reciproche e degli importi già versati.
Cass. civ. n. 33475/2024
Nei contratti di leasing traslativi, una clausola di confisca può essere ritenuta valida se prevede il defalco del valore del bene o del prezzo di rivendita da ciò che l'utilizzatore deve al concedente, al fine di evitare ingiustificate locupletazioni. Tuttavia, la valutazione dell'eventuale riduzione della clausola penale, in base agli artt. 1384 e 1526 cod. civ., può essere effettuata solo previo accertamento della restituzione del bene, essendo necessario determinare il valore residuo del bene al momento della riconsegna.
Cass. civ. n. 23720/2024
In tema di leasing traslativo, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il giudice deve scrutinare attentamente la clausola penale prevista nel contratto, verificando se essa comporti per il concedente un vantaggio eccessivo rispetto alla regolare esecuzione del contratto. In particolare, va considerato se il concedente conservi sia i canoni già versati, sia quelli successivi, oltre al bene stesso, poiché tale configurazione risulterebbe evidentemente sproporzionata e iniqua (artt. 1384 e 1526 c.c.).
Cass. civ. n. 26518/2024
Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).
Cass. civ. n. 26258/2024
In caso di risoluzione di un contratto di leasing anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, si applica la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. Tuttavia, le clausole contrattuali che prevedono meccanismi idonei a neutralizzare squilibri contrattuali, come il patto di deduzione, risultano immuni dalla riduzione di cui all'art. 1384 c.c., non comportando un ingiustificato arricchimento del concedente.
Cass. civ. n. 21357/2024
La Corte di Cassazione afferma che il giudizio sulla manifesta eccessività della clausola penale e sulla misura della sua riduzione ad equità rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un'erronea applicazione delle norme di diritto pertinenti.
Cass. civ. n. 20669/2024
In caso di leasing traslativo, è applicabile in via analogica la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. nella vendita con riserva di proprietà. Pertanto, l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. La clausola penale che risulta manifestamente eccessiva, in conseguenza del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene, deve essere ridotta dal giudice anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.
Cass. civ. n. 16067/2024
L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o ritardato adempimento, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.
Cass. civ. n. 16066/2024
L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o ritardato adempimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.
Cass. civ. n. 14706/2024
Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una penale pattuita a titolo di anticipata liquidazione del danno da demansionamento, ne aveva negato la riduzione senza valutare la circostanza del pensionamento del lavoratore a distanza di pochi mesi dalla modifica in peius delle mansioni).
Cass. civ. n. 4998/2024
L'esercizio del potere ex art. 1384 cod. civ., relativo alla riduzione della penale pattuita in caso di manifesta eccessività, è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova da parte della parte interessata circa le circostanze rilevanti per tale valutazione.
Cass. civ. n. 3297/2024
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l'eccesso).
Cass. civ. n. 28037/2023
Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72-quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione.
Cass. civ. n. 26901/2023
Nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento).
Cass. civ. n. 19492/2023
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento della prestazione presidiata dalla clausola, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Cass. civ. n. 5379/2023
La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Cass. civ. n. 10249/2022
E' dunque la legge ad affidare al giudice l'esercizio del potere correttivo della volontà contrattuale delle parti, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento dei loro interessi contrapposti (Cass. Sez. U, 2061/2021, 18128/2005), naturalmente a condizione che la penale sia stata dedotta - in via di azione o di eccezione (in senso stretto) - nel rispetto delle preclusioni di rito (Cass. Sez. U, 2061/2021; Cass. 19272/2014), mentre l'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello - cui spetta appunto il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c. - può essere non solo dedotto dalla parte interessata, ma anche, integrando un'eccezione in senso lato, rilevato d'ufficio da parte del giudice di legittimità, sempre che non siano necessari accertamenti di fatto (Cass. 26531/2021).
Cass. civ. n. 17715/2020
Il potere del giudice di ridurre la penale, previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparra confirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma in questione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per le differenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparra pur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidare preventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriore funzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento.
Cass. civ. n. 11908/2020
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 11439/2020
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anche quando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale.
Cass. civ. n. 34021/2019
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/09/2015).
Cass. civ. n. 33159/2019
Il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2014).
Cass. civ. n. 20840/2018
In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 19320/2018
In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa.
Cass. civ. n. 17731/2015
In caso di riduzione giudiziale della penale convenzionalmente stabilita dalle parti, il giudice deve esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a ritenerne eccessivo l'importo come originariamente determinato, soprattutto con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito.
Cass. civ. n. 888/2014
In tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto.
Cass. civ. n. 22747/2013
Il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa.
Cass. civ. n. 8768/2013
Giustifica l'esercizio del potere equitativo di riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., anche quando le parti l'abbiano escluso negozialmente, la sussistenza di elementi d'incertezza nei rapporti commerciali delle parti (nella specie, rapporti di agenzia reciproca), qualora gli aspetti d'ambiguità siano tali da incidere sull'equilibrio della regolazione negoziale.
Cass. civ. n. 21994/2012
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 7180/2012
In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare.
Cass. civ. n. 24458/2007
La riduzione della penale pattuita ex contractu ove invocata dalla parte interessata non in via di azione ma in via di eccezione, può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello; peraltro il relativo potere del giudice, essendo posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale.
Cass. civ. n. 24166/2006
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare
ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di merito, che aveva rilevato l'omessa indicazione degli elementi indispensabili per giudicare dell'eccessività della penale, ha osservato che il ricorrente anche in sede di legittimità aveva insistito esclusivamente sulla mancanza di danno in concreto, profilo estraneo alla struttura della clausola penale, la cui stipulazione esonera il creditore dall'onere di provare il danno).
Cass. civ. n. 21066/2006
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 c.c., essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitabile anche d'ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale.
Cass. civ. n. 15110/2006
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'istituto di credito che non versi alla tesoreria provinciale dello Stato, nel termine previsto, le somme al cui pagamento sia stato delegato dal contribuente è soggetto alla penale, nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo, stabilita dall'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160. L'obbligazione di versare le somme a tale titolo incassate, che nasce a carico della banca nei confronti dell'amministrazione, pur non rivestendo natura tributaria, è tuttavia una obbligazione pubblica, in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell'interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate; ne consegue che alla «speciale» penale in esame non è applicabile la disposizione dettata dall'art.1384 c.c., che attribuisce al giudice il potere di diminuirla «equamente» ("se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento"), atteso che — come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sent. n. 209 del 1988 — l'ammontare di una siffatta penale, diversamente da quella ordinaria, non è frutto di pattuizione fra le parti, ma è determinata direttamente dalla legge, sicché ogni (richiesta di) riduzione di quell'ammontare si traduce in un'ingiustificata ed illegittima (richiesta di) disapplicazione delle disposizioni che fissano con rigido parametro la misura contestata. Né la previsione di una penale così elevata può giustificare sospetti di incostituzionalità per irragionevolezza, avendo perseguito il legislatore lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti in definitiva all'intera collettività nazionale; ovvero per disparità di trattamento dell'istituto di credito delegato alla riscossione rispetto al concessionario della riscossione, considerato che le situazioni poste a raffronto sono diverse, oltre che per la qualità dei soggetti, per la quantità, la natura e la cadenza dei flussi finanziari rispettivamente gestiti, nonché per la fonte di tale gestione (abilitazione
ex lege e formale atto di concessione); e neppure, infine, sono pertinenti i dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento all'art. 97 Cost.
Cass. civ. n. 18128/2005
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.
Cass. civ. n. 5324/2003
La domanda di riduzione dell'ammontare della penale può proporsi per la prima volta in appello, ma essa deve essere specificamente formulata, non potendo ritenersi la stessa compresa in una generica contestazione della penale stessa; ne consegue che, in difetto di questo requisito, il giudice d'appello non può operare la riduzione, trattandosi di un potere non esercitabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 3998/2003
Il potere di riduzione equitativa dell'importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell'adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all'interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l'apprezzamento in ordine alla eccessività dell'importo della penale e la misura della riduzione di detto importo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, che aveva ridotto della metà la penale stabilita per il caso di ritardo nel rilascio di un immobile concesso in uso gratuito, affermando che il proprietario, successivamente alla scadenza della data stabilita per il rilascio, non aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l'immediata disponibilità dell'immobile).
Cass. civ. n. 11710/2002
Il criterio normativo per l'esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l'interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto (da valutarsi in termini oggettivi, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende) e non quello al risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento, e non rilevando, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura.
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In tema di riduzione della penale, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché, ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 4208/2001
Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 2478/2000
In caso di richiesta di condanna al pagamento di penale convenzionalmente stabilita per l'inadempimento, a carico della parte che eccepisca la entità manifestamente eccessiva della stessa, chiedendone la riduzione, nessun altro onere può configurarsi se non quello di prospettare al giudice l'esigenza di una valutazione comparativa tra l'interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l'ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla controparte, mentre è, se mai, quest'ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata
ex adverso, le ragioni che giustificavano l'ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto. Per converso, una sproporzione che non si manifesti
ictu oculi esige, da parte di chi la eccepisce, un'allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale, oltre ad una deduzione di prove in ordine all'assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione.
Cass. civ. n. 14070/1999
Il potere di ridurre la penale a norma dell'art. 1384 c.c. non può essere esercitato dal giudice di appello quando l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. per avere riformulato detta istanza soltanto nella comparsa conclusionale, avuto riguardo al carattere meramente illustrativo di tale scritto difensivo.
Cass. civ. n. 13120/1997
Se le parti, secondo l'accertamento del giudice di merito, hanno convenuto un'indennità — che prescinde pertanto dall'inadempimento della parte all'obbligo assunto — nel caso il terzo non compia il fatto promesso da una di esse, non è applicabile l'art. 1384 c.c., norma eccezionale di deroga all'autonomia delle parti (art. 1322 c.c.), e perciò il giudice non può ridurre la somma predeterminata.
Cass. civ. n. 2655/1997
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva provveduto alla riduzione della penale, sul rilievo che il promittente acquirente di un immobile aveva conseguito il possesso all'atto della stipula del contratto preliminare e che in ragione della particolare situazione del mercato immobiliare, doveva escludersi che la ritardata trascrizione del contratto definitivo di vendita avesse comportato per l'acquirente un particolare pregiudizio).
Cass. civ. n. 6991/1993
L'eccezione del convenuto che, richiesto del pagamento della penale pattuita, sostiene di nulla dovere a tale titolo, non può ritenersi comprensiva dell'istanza di riduzione della penale medesima, perché le dette due deduzioni difensive hanno fondamenti diversi ed inconciliabili, in quanto la prima (eccezione di nulla dovere) esclude l'esistenza dell'inadempimento, che, invece, è presupposta dalla seconda (istanza di riduzione della penale).
Cass. civ. n. 11115/1991
Il potere del giudice del merito di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. in caso di adempimento parziale dell'obbligazione va esercitato tenendo presente l'interesse patrimoniale che il creditore avrebbe avuto all'esecuzione totale, senza che possano essere presi in considerazione gli ulteriori scopi, cui l'oggetto della prestazione avrebbe dovuto essere destinato, secondo gli intendimenti e gli interessi del creditore.
Cass. civ. n. 5625/1990
L'apprezzamento sull'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento, con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida cd esclusiva correlazione con l'entità del danno subito.
Cass. civ. n. 3600/1989
In tema di danni da inadempimento contrattuale, la penale concordata dalle parti — che, oltre ad assolvere la funzione di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente, vale anche a rafforzare il vincolo contrattuale, e che è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, secondo comma, c.c.) — può essere diminuita equamente dal giudice nelle ipotesi previste dall'art. 1384 c.c. (e cioè, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento), ma non del tutto eliminata.
Cass. civ. n. 1143/1982
La norma dell'art. 1384 c.c., sul potere del giudice di ridurre equamente la penale, ha carattere eccezionale e, pertanto, non è applicabile analogamente oltre l'ambito della clausola penale, cui testualmente si riferisce, né, in particolare, in tema di caparra confirmatoria.
Cass. civ. n. 6456/1981
Mentre l'inadempimento di un contratto costituisce condizione sufficiente, quale che sia la sua importanza, a far sorgere il diritto alla penale prevista dai contraenti, il giudice del merito, che sia richiesto della sua riduzione a norma dell'art. 1384 c.c., non può limitarsi a constatare l'esistenza dell'inadempimento stesso ma è tenuto, a valutarne la consistenza.
Cass. civ. n. 1574/1978
La norma dell'art. 1384 c.c. — che attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente la penale — non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole dallo strapotere del più forte, bensì mira alla tutela e ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente. Pertanto, non osta alla sua applicazione il fatto che la clausola penale sia stata stipulata a favore e contro entrambi i contraenti o che non ricorra un'ipotesi di usura. La riduzione della penale rientra nei poteri equitativi discrezionali del giudice di merito, ma l'uso di questi poteri deve essere adeguatamente giustificato nella motivazione della sentenza.
Cass. civ. n. 1859/1976
Il potere discrezionale di ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva, attribuito al giudice del merito dall'art. 1384 c.c., prescinde dalla persistenza o meno, dopo il contratto, di un concorde apprezzamento delle parti sulla congruità della penale medesima, e, pertanto, sussiste anche nel caso in cui, verificatasi l'inadempienza, entrambe le parti chiedano l'attribuzione, in loro rispettivo favore, dell'intera penale pattuita.
Cass. civ. n. 1130/1976
L'interesse cui il giudice deve aver riguardo per stabilire, ai fini della possibile riduzione equitativa, se l'ammontare della penale debba ritenersi manifestamente eccessivo, non è quello al risarcimento del danno subito dal creditore in dipendenza dell'inadempimento, ma quello che il creditore stesso aveva all'esecuzione della prestazione contrattuale; qualora, pertanto, la penale risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento, al momento della stipulazione, nessun rilievo può assumere l'eventuale eccessività della penale stessa per la sopravvenienza di fatti che riducano quell'interesse del creditore ovvero l'entità del pregiudizio che lo stesso venga in concreto a subire per effetto dell'inadempimento del debitore.
Cass. civ. n. 2541/1975
La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all'interesse del creditore, all'entità della prestazione (dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed all'accettazione del debitore (dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta).