Stipulazione di una penale
L'espressione designa tradizionalmente la clausola penale, cioè il patto attraverso il quale le parti stabiliscono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la parte che non ha ottemperato a quanto previsto nel contratto sarà tenuta a pagare una determinata somma o ad effettuare una determinata prestazione a favore della controparte. La clausola ha, dunque, la funzione di limitare il risarcimento del danno al valore della prestazione convenuta, senza che il creditore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente (a meno che le parti non abbiano stabilito la risarcibilità del danno ulteriore). A meno che la penale non sia stata stipulata per il semplice ritardo, il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale stessa. Il giudice può equamente ridurre la penale ove la ritenga manifestamente eccessiva, oppure nel caso che il debitore abbia eseguito almeno in parte la prestazione dovuta.