(massima n. 1)
Il potere di ridurre la penale a norma dell'art. 1384 c.c. non può essere esercitato dal giudice di appello quando l'appellante sia incorso nella decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. per avere riformulato detta istanza soltanto nella comparsa conclusionale, avuto riguardo al carattere meramente illustrativo di tale scritto difensivo.