(massima n. 1)
Mentre l'inadempimento di un contratto costituisce condizione sufficiente, quale che sia la sua importanza, a far sorgere il diritto alla penale prevista dai contraenti, il giudice del merito, che sia richiesto della sua riduzione a norma dell'art. 1384 c.c., non può limitarsi a constatare l'esistenza dell'inadempimento stesso ma è tenuto, a valutarne la consistenza.