(massima n. 2)
Nell'ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente — anziché recedere dal contratto, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, a norma dal secondo comma dell'art. 1385 c.c. — preferisca domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, con la conseguenza (oltre la possibilità di una condanna generica al risarcimento) che, se agisce colui che ricevette la caparra, questa perde la propria funzione di risarcimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato, del danno derivato dall'inadempimento e conserva la sua funzione di garanzia per la concreta realizzazione dei danni che saranno eventualmente liquidati, funzione che si esplica mediante un diritto di ritenzione (in senso lato) della caparra stessa fino alla liquidazione dei danni in favore della parte adempiente che l'ha ricevuta.