(massima n. 1)
Il potere discrezionale di ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva, attribuito al giudice del merito dall'art. 1384 c.c., prescinde dalla persistenza o meno, dopo il contratto, di un concorde apprezzamento delle parti sulla congruitą della penale medesima, e, pertanto, sussiste anche nel caso in cui, verificatasi l'inadempienza, entrambe le parti chiedano l'attribuzione, in loro rispettivo favore, dell'intera penale pattuita.