(massima n. 1)
La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all'interesse del creditore, all'entità della prestazione (dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed all'accettazione del debitore (dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta).