(massima n. 1)
In tema di danni da inadempimento contrattuale, la penale concordata dalle parti — che, oltre ad assolvere la funzione di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente, vale anche a rafforzare il vincolo contrattuale, e che è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, secondo comma, c.c.) — può essere diminuita equamente dal giudice nelle ipotesi previste dall'art. 1384 c.c. (e cioè, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento), ma non del tutto eliminata.