Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33475 del 19 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente).

(massima n. 2)

Nei contratti di leasing traslativi, una clausola di confisca può essere ritenuta valida se prevede il defalco del valore del bene o del prezzo di rivendita da ciò che l'utilizzatore deve al concedente, al fine di evitare ingiustificate locupletazioni. Tuttavia, la valutazione dell'eventuale riduzione della clausola penale, in base agli artt. 1384 e 1526 cod. civ., può essere effettuata solo previo accertamento della restituzione del bene, essendo necessario determinare il valore residuo del bene al momento della riconsegna.

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