(massima n. 1)
In caso di risoluzione di un contratto di leasing anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, si applica la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. Tuttavia, le clausole contrattuali che prevedono meccanismi idonei a neutralizzare squilibri contrattuali, come il patto di deduzione, risultano immuni dalla riduzione di cui all'art. 1384 c.c., non comportando un ingiustificato arricchimento del concedente.