Che cosa significa "Parte nel processo"?
È il soggetto, diverso dagli organi giudiziari, che compie gli atti e subisce gli effetti dei provvedimenti del giudice. Le parti devono avere il libero esercizio dei diritti che fanno valere in giudizio (art. 75 del c.p.c.); talora debbono essere rappresentate e assistite (artt. 77-87 c.p.c.). L'ordinamento prevede anche specifici doveri delle parti, come il dovere di comportarsi con lealtą e probitą (artt. 88-89 c.p.c.).
E' considerato parte del processo sia chi agisce in proprio nome (soggetto attivo o attore), sia chi al contrario contraddice (soggetto passivo o convenuto).
La qualità di parte si acquista anche per successione nella posizione della parte originaria e a seguito di intervento (spontaneo o coatto) in un giudizio pendente.
Nel processo è ammesso anche un fenomeno di rappresentanza volontaria o legale, quanto una persona agisca nel nome di un'altra; si parla di sostituzione processuale, invece, quando una parte proponga una domanda in nome proprio per far valere un diritto altrui (in questa ipotesi, parti saranno rispettivamente il rappresentato ed il sostituto processuale).
Si possono distinguere attore e convenuto (nel processo di cognizione di primo grado); appellante e appellato (nel grado di appello); ricorrente e resistente (nei procedimenti introdotti con ricorso); creditore procedente o pignorante o interveniente e debitore esecutato o intimato (nel processo esecutivo).
In generale, non è consentito alle parti di far valere da sé le proprie ragioni in sede giudiziaria (tranne che in ipotesi eccezionali): esse devono avvalersi dell'opera di un difensore tecnico, esperto del diritto, che sta in giudizio in luogo della parte (ministero) o accanto ad essa (assistenza). L'avvocato garantisce la difesa tecnica mediante lo svolgimento di argomentazioni scritte od orali.
Le parti sono inoltre tenute ad assumersi la responsabilità per le spese e per i danni processuali in caso di soccombenza (artt. 91 c.p.c. ss.).
E' considerato parte del processo sia chi agisce in proprio nome (soggetto attivo o attore), sia chi al contrario contraddice (soggetto passivo o convenuto).
La qualità di parte si acquista anche per successione nella posizione della parte originaria e a seguito di intervento (spontaneo o coatto) in un giudizio pendente.
Nel processo è ammesso anche un fenomeno di rappresentanza volontaria o legale, quanto una persona agisca nel nome di un'altra; si parla di sostituzione processuale, invece, quando una parte proponga una domanda in nome proprio per far valere un diritto altrui (in questa ipotesi, parti saranno rispettivamente il rappresentato ed il sostituto processuale).
Si possono distinguere attore e convenuto (nel processo di cognizione di primo grado); appellante e appellato (nel grado di appello); ricorrente e resistente (nei procedimenti introdotti con ricorso); creditore procedente o pignorante o interveniente e debitore esecutato o intimato (nel processo esecutivo).
In generale, non è consentito alle parti di far valere da sé le proprie ragioni in sede giudiziaria (tranne che in ipotesi eccezionali): esse devono avvalersi dell'opera di un difensore tecnico, esperto del diritto, che sta in giudizio in luogo della parte (ministero) o accanto ad essa (assistenza). L'avvocato garantisce la difesa tecnica mediante lo svolgimento di argomentazioni scritte od orali.
Le parti sono inoltre tenute ad assumersi la responsabilità per le spese e per i danni processuali in caso di soccombenza (artt. 91 c.p.c. ss.).