La disposizione in esame ha come scopo principale quello di regolare le conseguenze che derivano dalla mancata o tardiva costituzione delle parti.
Dispone il primo comma che se nessuna delle parti si è costituita, neppure tardivamente, non avendo avuto luogo l’
iscrizione della causa a ruolo, non si potrà procedere alla designazione del
giudice istruttore e, pertanto, la prima
udienza non verrà mai tenuta.
Conseguenza di tale stato di cose è, quindi, l'applicazione dell'
art. 307 del c.p.c., per effetto del quale il giudizio viene a trovarsi in uno stato di quiescenza, dal quale si potrà uscire solo riassumendolo nel
termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla data del provvedimento del giudice (è opportuno precisare che il suddetto termine di tre mesi va computato tenendosi necessariamente conto del termine di sospensione del periodo feriale).
Ma può anche verificarsi il caso in cui sia una sola delle parti a costituirsi tardivamente, a cui si accompagni la mancata costituzione dell'altra.
In questo caso, sebbene a differenza dalla prima ipotesi si verifica la costituzione, ancorché tardiva, di una delle parti, non muta la disciplina, in quanto alla prima udienza il giudice dovrà sempre ordinare la
cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione del combinato disposto degli artt.
171 e
307 c.p.c.
Dalla lettura del secondo comma, invece, si ricava che è sufficiente la costituzione regolare di una delle parti per assicurare la prosecuzione regolare del giudizio, ma occorre che la costituzione abbia rispettato il termine specificamente assegnato alla parte che si è costituita.
Se è l’attore a costituirsi oltre il termine fissatogli dall’
art. 165 del c.p.c., dopo essersi regolarmente costituito il
convenuto, la posizione dell’
attore non subisce particolari limitazioni all’esercizio delle sue facoltà processuali.
L’unica preclusione normativamente prevista è quella relativa alla chiamata in causa del terzo, qualora l’interesse alla sua partecipazione sorga dalle difese del convenuto, ma tale preclusione si verifica soltanto se l’attore non usufruisce della prima udienza come momento ultimo per la proposizione della richiesta.
Le uniche decadenze, invece, sono previste per il caso in cui sia l’attore a costituirsi tempestivamente, mentre il convenuto si costituisca tardivamente: dispone la norma che restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’
art. 167 del c.p.c. (non potrà, comunque, subire la declaratoria di
contumacia).
La salvezza posta dall’ultima parte della norma in relazione alla dichiarazione di contumacia è dettata dalla considerazione che la mancata costituzione sia originata da una
irregolarità della citazione o della sua notifica, tale da non consentire al convenuto di partecipare al processo.
E’ questo il caso in cui il convenuto, costituitosi alla prima udienza, deduca l’insufficienza del termine assegnatogli per comparire o la mancanza nell’
atto di citazione dell’avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, o ancora il caso in cui, costituitosi tardivamente deduca che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
La Riforma Cartabia ha apportato a questa norma soltanto modifiche di mero coordinamento.
In particolare, al secondo comma è infatti eliminato l’inciso che consente, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, alla controparte di costituirsi successivamente “
fino alla prima udienza”.
Tale modifica è dovuta alla circostanza che, per consentire al giudice di effettuare le verifiche preliminari anteriormente all’udienza e alla fissazione dei termini per le memorie di cui all’[[171ter]], il termine per la costituzione del convenuto deve
necessariamente essere fissato in quello tempestivo di cui all’
art. 166 del c.p.c. (il tutto tenendo peraltro conto anche della previsione di cui all’
art. 291 del c.p.c.).
In ogni caso, nulla vieta al convenuto di costituirsi anche successivamente, con la naturale conseguenza che dovrà accettare il processo
in statu et terminis, ferme restando le decadenze ormai maturate e salve le ipotesi di possibile
rimessione in termini.
Anche il terzo comma ha formato oggetto di una modifica soltanto formale, essendo stato soppresso l’inciso “neppure in tale udienza” sostituendolo con i diverso inciso “entro il termine di cui all’
art. 166 del c.p.c.”, intendendosi così precisare che
dopo tale termine la parte è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (tale verifica rientra tra quelle preliminari di cui all’[[171bis]]).