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Articolo 72 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Poteri del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 72 Codice di procedura civile

Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre [70 1], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime [115, 190 4, 267; disp. att. 2] (1).

Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti (2).

Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi (3).

Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133 (4).

Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 (5) (6).

Note

(1) Il p.m. agente, cioè che propone l'azione o che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri delle parti, contribuendo alla determinazione del thema decidendum. L'unico limite è quello della indisponibilità da parte sua del diritto contestato. Inoltre, dato che il p.m. è investito della superiore difesa dell'interesse pubblico, quale anche quello ad una piena difesa di tutte le parti coinvolte, si ritiene che possa svolgere la propria attività anche dopo la chiusura della trattazione, non estendendosi così a lui le preclusioni cui vanno incontro le parti. Egli ha facoltà di formulare domande in maniera autonoma da quella delle parti; proseguire il giudizio anche contro la loro volontà e proporre impugnazioni anche nel caso di inerzia delle parti.
(2) Nei casi in cui il p.m. sia privo del potere di agire può solamente produrre documenti, dedurre prove e rassegnare le conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Pertanto, non può formulare nuove richieste, ma concludere per l'accoglimento o il rigetto delle domande delle parti non potendo, inoltre, proporre impugnazioni non proposte dalle parti, salva l'eccezione di cui al 3° e 4° comma della norma in commento. Infine, si ritiene inoltre che, a differenza delle ipotesi di cui al primo comma, costui non abbia il potere di opporsi alla rinuncia agli atti fatta dalle parti.
(3) Ai sensi dell'art. 55 della l. 1-12-1970, n. 898 (Scioglimento di matrimonio): «La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del Codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci».
(4) Per il P.M. il termine per impugnare la sentenza decorre dall'attività di ufficio di comunicazione della sentenza e non da quella privata di notificazione del provvedimento da impugnare.
E' discussa la facoltà del p.m. di impugnare la pronuncia che abbia accolto le sue conclusioni, in quanto vi è una sostanziale assimilazione della sua posizione con quella delle parti.
(5) L'art. 397 del c.p.c. indica i casi di proponibilità della revocazione della sentenza dal p.m., il cui intervento sarebbe stato obbligatorio in base all'art. 70 del c.p.c.: in tal caso egli è titolare di un potere di impugnativa proprio ed esclusivo.
(6) Questo articolo è stato così sostituito dalla l. 534/1950, contenente modificazioni al codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 72 Codice di procedura civile

I poteri di cui gode il P.M. e che la legge gli attribuisce vengono distinti a seconda che si tratti delle cause di cui all’art. 70 del c.p.c. n. 1 (cioè le cause in cui interviene, ma che avrebbe potuto proporre) o delle cause di cui agli altri numeri dell’art. 70 c.p.c. (ossia le altre cause nelle quali è soltanto chiamato ad intervenire).

La diversità di tali poteri è strettamente correlata alla rilevanza dell’interesse pubblico per il quale è previsto il suo intervento; così, se l’interesse è considerato di maggiore rilevanza sociale, al P.M. viene attribuito il potere di azione e tutti i poteri delle parti, mentre nel caso di interessi di minore rilevanza gli viene riconosciuto un potere di intervento e poteri limitati rispetto a quelli delle parti.

Due sono i principi desumibili dal primo comma della norma in esame, e cioè:
  1. Il P.M. ha il ruolo di parte nel processo;
  2. Il P.M. viene posto sullo stesso piano delle parti private.
Va ricordato che si tratta di parte in senso formale o sui generis, in quanto ad esercitare l’azione non è il soggetto titolare del diritto.

In quanto parte (formale) può formulare domande, proporre eccezioni (sia di carattere sostanziale che processuale), produrre documenti, dedurre prove, mentre non potrà mai compiere atti di disposizione del diritto perché non è parte in senso sostanziale (così non potrà rendere confessione, compromettere in arbitri, ecc.).
Una deroga al principio della parità della posizione del P.M. rispettoa quella delle parti private si rinviene sul piano delle preclusioni: si ritiene, infatti, che egli possa compiere attività che sono ormai precluse alle parti quando interviene in una fase del processo in cui i termini di preclusione sono già spirati.

Altra deroga a questa parità di posizione si rinviene in materia di spese, in quanto il P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese in caso di soccombenza, né gli possono essere refuse le spese nel caso di soccombenza del suo contraddittore.
Nel caso di P.M. interveniente la sua attività processuale può essere esercitata nei limiti delle domande proposte dalle parti. Tale espressione viene interpretata nel senso che gli è precluso allargare l’oggetto del giudizio, proponendo domande diverse (per titolo e oggetto) da quelle proposte dalle parti.
In questi casi, infatti, la sua attività processuale è diretta a sostenere o contrastare la domanda delle parti, essendo la sua posizione assimilabile a quella di un interventore adesivo dipendente.
Dal punto di vista concreto, il P.M. potrà proporre prove, produrre documenti non offerti dalle parti, sollevare eccezioni rilevabili d’ufficio, mentre non può far valere eccezioni rilevabili ad istanza di parte.

La norma si occupa poi del potere di impugnazione del P.M., potere che gli spetta nel caso di P.M. agente ex art. 69 del c.p.c. ed interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre ex art. 70 n. 1 c.p.c. (è espressione del più ampio potere di assumere l’iniziativa processuale).
Non gli compete, invece, nel caso di P.M. interveniente nelle altre cause di cui all’art. 70 c.p.c. nn. 2,3 e 5 (in questo caso, infatti, l’attività processuale del P.M. dipende da quella delle parti, e così anche la scelta di reagire ad una sentenza ritenuta ingiusta).

Un’eccezione a quest’ultima regola, però, la si rinviene al terzo comma della norma in esame: gli viene infatti riconosciuto il potere di impugnare le sentenze relative a cause matrimoniali salvo quelle di separazione personale tra coniugi, nonché le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che quelle di separazione personale.
A questo proposito deve ricordarsi il disposto di cui all’art. 5 della Legge 898/1970, il quale prevede che il P.M. può proporre impugnazione avverso le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio solamente per gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

In tutti i casi in cui la legge riconosce al P.M. il potere di impugnazione, si ritiene che egli debba essere considerato parte necessaria anche del procedimento di appello; ciò comporta che la parte privata che propone l'impugnazione deve necessariamente notificare l'appello anche al P.M. (se viene omessa tale notificazione, il giudice dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 del c.p.c.).
Legittimato all'impugnazione è il P.M. presso il giudice a quo, dovendosi tenere presente che, una volta proposta l'impugnazione, l'attività processuale in sede di gravame sarà svolta dall'ufficio del P.M. presso il giudice dell'impugnazione (così dinanzi alla corte d'appello, il P.M. sarà rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la corte medesima).

Costituisce eccezione a tale ultima regola quella di cui all'art. 72 comma 5 c.p.c., il quale prevede che nelle ipotesi di cui al 3° e 4° co. (ossia nei casi di impugnazione in cause matrimoniali, ovvero di sentenze di delibazione di provvedimenti stranieri in materia matrimoniale), il potere di impugnazione è riconosciuto tanto al P.M. presso il giudice a quo, quanto al P.M. presso il giudice ad quem (tale scelta si ritiene sia stata dettata dalla preoccupazione di apprestare un rimedio contro l'inerzia dei P.M. presso le corti giudicanti).

Da ultimo va detto che il potere di impugnazione riconosciuto al P.M. prescinde dal presupposto della soccombenza, il che significa che egli avrà il diritto di impugnare anche in caso di conformità della pronuncia alle sue conclusioni.

Massime relative all'art. 72 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15714/2019

Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 2486/2017

Il P.G. presso la Corte di cassazione è legittimato, ai sensi dell'art. 72, comma 5, c.p.c., ad impugnare il provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, dovendo tale facoltà essere esercitata nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza, atteso che l’art. 133 c.p.c. non prevede la comunicazione al P.M. presso il giudice “ad quem” (salva l'applicazione del termine breve nel caso in cui detta comunicazione venga comunque effettuata).

Cass. civ. n. 13281/2006

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l'azione nè proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Cass. civ. n. 10273/1996

Nel giudizio per il disconoscimento di paternità, il ricorso per cassazione non deve essere notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, ma è sufficiente che intervenga il procuratore generale presso la Corte di cassazione, in quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo non è necessaria quando detto organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non sia, tuttavia, titolare il diritto d'impugnazione (sia perché si tratti di cause che non abbia promosso e che non avrebbe potuto proporre, sia perché, comunque, il potere di impugnazione non gli sia attribuito dall'art. 72 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7416/1995

Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d'impresa, nella quale è obbligatorio l'intervento del P.M., la nullità derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata — che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado — non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte d'appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 6856/1995

Dal disposto dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 — a norma del quale le funzioni del pubblico ministero presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le corti d'appello sono esercitate da procuratori generali della Repubblica e presso i tribunali da procuratori della Repubblica — deriva che la legittimazione dell'ufficio del pubblico ministero si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice, e che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto, salvo deroghe espressamente previste (il ricorso nell'interesse della legge e le impugnazioni nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 72 c.p.c.), legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso una sentenza della corte d'appello in tema di atti dello stato civile).

Cass. civ. n. 8862/1993

A differenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali il parere del pubblico ministero, cui fa riferimento l'art. 738, secondo comma, c.p.c., è atto doveroso, che non può essere omesso in quanto costituisce elemento essenziale del procedimento, nel processo contenzioso, ove l'art. 72 c.p.c. dispone che il P.M., interveniente nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha i medesimi poteri che competono alla parte, e che lo stesso, negli altri casi di intervento, può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, tale organo, malgrado la natura pubblicistica dell'interesse che presiede al suo intervento, è assimilato alle altre parti circa la libertà di far valere i suoi poteri, fino al punto di legittimare il mancato esercizio dei poteri stessi.

Cass. civ. n. 7995/1990

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, in tanto deve essere fatta al P.M. presso il giudice a quo, in quanto detto organo abbia il potere di impugnativa del provvedimento ed al fine dell'esercizio dell'eventuale impugnazione incidentale. Essa, pertanto, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., non è necessaria allorché il gravame sia stato proposto avverso provvedimenti che dichiarino la efficacia in Italia di sentenze straniere rese in cause aventi ad oggetto materie diverse da quella matrimoniale, limitatamente alla quale il n. 4 della citata norma prevede il potere di impugnativa del P.M.

Cass. civ. n. 6324/1990

Anche dopo l'entrata in vigore della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) — il cui art. 5 ha abrogato implicitamente il terzo comma dell'art. 72 c.p.c. senza peraltro incidere sul potere del P.M. d'impugnare le sentenze di delibazione di pronunce di divorzi emesse da giudici stranieri — il P.M. presso la Corte di appello, come può proporre ricorso per cassazione contro le pronunce rese da tale giudice in sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, così, nel caso di impugnazione proposta da altre parti, deve intervenire necessariamente, pena, in caso di mancata notificazione del ricorso per cassazione nei suoi confronti e di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo stabilito dalla Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 3078/1986

L'integrazione del contraddittorio, in sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, ma bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.), mentre, nelle altre ipotesi (nella specie, giudizio di accertamento della paternità naturale), le funzioni del pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a questo ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.).

Cass. civ. n. 2367/1985

L'istanza di regolamento di competenza, che venga proposta dal pubblico ministero con ricorso non notificato alle altre parti del procedimento, deve essere dichiarata inammissibile, indipendentemente da ogni questione sulla sussistenza del potere d'impugnativa del P.M., in relazione alla materia, atteso che tale potere, ancorché spettante, resta comunque soggetto alle ordinarie modalità prescritte per l'esercizio del diritto d'impugnazione.

Cass. civ. n. 3149/1983

Il potere d'impugnazione del pubblico ministero, con riguardo ai procedimenti che avrebbe potuto egli stesso promuovere, quale quello per l'adozione da parte del tribunale per i minorenni di provvedimenti riconducibili nella previsione degli artt. 314 comma 6 e 333 c.c., resta soggetto alle forme che la legge stabilisce per le altre parti del processo, e, pertanto, ove si tratti di ricorso per cassazione, non può essere esercitato mediante la mera trasmissione del relativo atto alla cancelleria della Suprema Corte, senza preventiva rituale notificazione alle controparti.

Cass. civ. n. 654/1972

In caso di inattività delle parti private, nelle cause in cui al pubblico ministero è riconosciuto soltanto un potere di intervento, al medesimo non è consentito di chiedere, in via di eccezione, il rigetto della domanda. La differenza che caratterizza la tutela accordata all'interesse pubblico nelle cause che il P.M. sia legittimato a proporre, rispetto a quella per esso prevista nelle cause in cui il medesimo organo debba o possa intervenire, si esprime nella diversa rilevanza accordata a quell'interesse e si riflette nella posizione, e quindi nei poteri, dell'organo che ne è portatore nel giudizio in cui è fatto valere. Mentre il P.M. legittimato a proporre l'azione va senz'altro parificato alle altre parti, per il P.M. interveniente la qualificazione di parte va accettata con limitazioni tali da escludere che ogni volta che la legge faccia genericamente riferimento alle parti, voglia considerare parte anche l'organo pubblico, e deve compiersi invece una indagine caso per caso. Deve escludersi che il P.M. interveniente rientri tra le parti cui si riferiscono gli artt. 309 e 181 c.p.c.; il P.M. interveniente non ha la disponibilità del processo che si riconnette al potere di abbandono per inerzia di cui alle citate disposizioni. Ne consegue che, in assenza delle parti, in un giudizio di delibazione di sentenza di divorzio il giudice deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., senza dare ingresso alla richiesta di accertamento della infondatezza delle pretese avanzate dal P.M. intervenuto.

Cass. civ. n. 605/1960

Il cancelliere non è tenuto a curare la comunicazione del dispositivo della sentenza, prescritta dall'art. 133 c.p.c., all'ufficio del P.M. presso il giudice di grado superiore, che ha facoltà di impugnare la sentenza, a norma dell'art. 72 stesso codice; ma da ciò, peraltro, non deriva che il potere di quest'organo sia confinato nel termine breve dell'impugnazione, una volta che l'art. 327, di portata generale, consente alle parti che non ricevettero comunicazioni e notificazioni, di poter impugnare le sentenze nell'anno della pubblicazione, termine che è a favore anche del P.M. presso il giudice a quo se, per avventura, nessuna comunicazione fosse stata fatta nei suoi confronti. Se poi al procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Cassazione venisse data comunicazione di una sentenza di tribunale o, rispettivamente, di appello, è dalla data di comunicazione che comincia a decorrere il termine breve, previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 in relazione all'art. 133 c.p.c. La facoltà di proporre impugnazione, prevista nel comma 5 dell'art. 72 del codice di rito, nel nuovo testo di cui alla L. n. 534 del 1950, compete all'ufficio del P.M. presso il giudice ad quem per tutte le cause matrimoniali e non soltanto per quelle nelle quali il P.M. ha legittimazione all'intervento e non all'azione. (Nella specie si trattava di annullamento della trascrizione di un matrimonio canonico).

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