Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (1).
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (1).
Cass. civ. n. 16358/2015
La disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 29/01/2009).Cass. civ. n. 5238/2011
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo - ha precisato che l'art. 348 c.p.c. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).Cass. civ. n. 27129/2009
Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l'inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).Cass. civ. n. 5643/2009
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo.Cass. civ. n. 21920/2006
Qualora la causa, nonostante l'assenza delle parti, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole all'opponente (in un giudizio di opposizione ad avviso di mora e cartella esattoriale), quest'ultimo non ha alcun interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'articolo 309 del codice di procedura civile, quando a tale inosservanza non sia seguita la dichiarazione di improcedibilità o di estinzione del giudizio di opposizione a motivo della sua inattività, e la mancata fissazione della nuova udienza non abbia pregiudicato in concreto il suo diritto di difesa, poiché il vizio procedurale non può portare all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere sanato con la proposizione dell'impugnazione che abbia poi avuto regolare svolgimento. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Roma, 9 Ottobre 2001).Cass. civ. n. 10796/2003
L'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.Cass. civ. n. 858/2000
È nulla per violazione dell'art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l'appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario. In tale ipotesi, infatti, nella contumacia dell'appellato (che, peraltro, non potrebbe chiedere che si proceda in assenza della controparte), il giudice è tenuto, alla stregua dell'art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche al procedimento d'appello.Cass. civ. n. 5839/1993
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, primo comma c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.Cass. civ. n. 11271/1990
L'ordinanza con la quale il G.I. rinvia la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso giudice che l'ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione.Cass. civ. n. 5763/1983
La disposizione dell'art. 309 c.p.c., secondo la quale, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla udienza il giudice provvede a norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c., nel senso che deve fissare un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale; di conseguenza il giudice collegiale, accertata la mancata comparizione di tutte le parti costituite all'udienza di discussione, è tenuto ad uniformarsi al combinato disposto dai citati artt. 309 e 181 c.p.c., e non può assegnare d'ufficio la causa a sentenza, la quale, se indebitamente emessa, è suscettibile d'impugnazione per violazione della richiamata normativa, sempre che il suo contenuto pregiudichi la parte impugnata.Cass. civ. n. 5918/1980
L'irrevocabilità e la non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d'udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).Cass. civ. n. 4345/1980
Il provvedimento che dispone la cancellazione della causa dal ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 291, terzo comma, c.p.c.), anche quando rivesta la forma di sentenza o sia contenuto in una sentenza che decida questioni pregiudiziali, processuali o preliminari di merito, non acquista natura ed effetti decisori e non è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, salvo che la cancellazione della causa dal ruolo abbia formato oggetto di dissenso tra le parti e sia stata disposta dal collegio con una sentenza, che regoli l'onere delle spese secondo il principio della soccombenza.Cass. civ. n. 1322/1961
Se è vero che l'art. 309 c.p.c. si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale, e che, in conseguenza, il giudice collegiale, accertata la mancata presenza delle parti all'udienza di decisione, dovrebbe provvedere a norma del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. tuttavia, se il giudice collegiale di primo grado ometta di provvedere in tal senso, tale vizio procedurale non può portare, in sede di appello, all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere il vizio stesso sanato con la proposizione dell'appello che abbia avuto il suo regolare svolgimento.
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