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Articolo 168 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Designazione del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 168 bis Codice di procedura civile

Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore(1)(2).

La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore(2).

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato(3).

[omissis](4)

Note

(1) Quando la causa è stata iscritta sul ruolo generale e il cancelliere ha formato il fascicolo d'ufficio, questo viene fatto pervenire al presidente del tribunale che può designare il giudice istruttore, tenendo conto delle tabelle degli uffici giudicanti e dei criteri di assegnazione del C.S.M. oppure procedere egli stesso all'istruzione. Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente assegnerà la causa al presidente di una delle sezioni affinché questi designi il giudice istruttore. La ratio della norma è quella di evitare che sia l'attore a poter scegliere un giudice-persona fisica a lui gradito.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 26.11.1990, n. 353 in vigore dal 30.4.1995.
(4) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197

Spiegazione dell'art. 168 bis Codice di procedura civile

Una volta effettuata l’iscrizione della causa nel ruolo generale e formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere fa pervenire il fascicolo al Presidente del Tribunale, che può:
a) designare il giudice istruttore tenendo conto delle tabelle degli uffici giudicanti formulate secondo i criteri disposti dal CSM;
b) procedere egli stesso all’istruzione;
c) assegnare la causa ad una delle sezioni in cui il tribunale è diviso, affinchè il Presidente di essa designi il giudice istruttore.
Scopo di tale sistema è quello di evitare che l’attore possa, indirettamente, scegliersi un giudice di suo gradimento.
Tale meccanismo di designazione non si applica nei giudizi proposti davanti al Giudice di Pace.

L’attività prevista da questa norma è una attività esclusivamente officiosa, nel senso che non necessita di alcuna iniziativa di parte.

L’aspetto più delicato da considerare in tale designazione è quello di evitare per quanto possibile l’adozione di un criterio puramente arbitrario, ed al riguardo può osservarsi che il criterio di scelta non è completamente arbitrario, in quanto ex art. 7 bis ordinamento giudiziario il Presidente deve fare riferimento alle tabelle precedentemente approvate.

Il secondo comma della norma prevede un termine particolarmente ristretto per la designazione, disponendo che questa debba avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.
Si ritiene che si tratti, tuttavia, di un termine ordinatorio, con la conseguenza che in caso di inerzia (cioè nel caso in cui il cancelliere non abbia presentato il fascicolo) la parte più diligente si troverà soltanto costretta a proporre ricorso al Presidente del Tribunale.

La Riforma Cartabia è intervenuta anche sul contenuto di questa disposizione, introducendo delle modifiche ai commi 1 e 3 e abrogando l’ultimo comma, e ciò al fine di adattare la disciplina della designazione del giudice istruttore alla complessiva digitalizzazione del processo civile.
Prima della Riforma il terzo comma disponeva che, subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere trasmetteva il fascicolo al giudice designato.
Scopo di questa immediata trasmissione era quello di consentire al giudice di conoscere sin da subito la materia ed i fatti, e così poter valutare l’opportunità o la necessità di procedere al rinvio della prima udienza, ai sensi del quinto comma della norma, adesso abrogato.
Con la Riforma, invece, è stato soppresso l’inciso (contenuto l primo comma) per cui la designazione del giudice istruttore debba avvenire con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo, e l’ulteriore inciso (contenuto al terzo comma) per cui subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, e su quello del giudice istruttore “e gli trasmette il fascicolo”, per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico.




Sempre prima della Riforma il quarto comma doveva essere posto in stretta correlazione con il quinto comma, in quanto mentre al quarto comma viene previsto il differimento ad altra udienza immediatamente successiva qualora il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell’atto introduttivo, nel comma successivo (quello abrogato) il rinvio d’ufficio si presentava come discrezionale e soggettivo, nel senso che doveva essere il giudice istruttore a disporlo per amministrare più razionalmente il carico di lavoro e acquisire una adeguata conoscenza dei termini della controversia.
La Riforma Cartabia ha soppresso l’ultimo comma, per il quale “il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”, in quanto la disposizione è stata trasfusa nell’art. 171 bis del c.p.c..

Occorre precisare che nel caso previsto dal quarto comma non è compito dell’ufficio di cancelleria fornire informazioni relative alla nuova data, in quanto incomberà sulle parti l’onere di attivarsi per conoscere il calendario delle udienze giudiziarie e, dunque, accertarsi delle sorti della causa.
Inoltre, sempre in caso di rinvio ex quarto comma, la costituzione del convenuto deve in ogni caso essersi perfezionata con riferimento alla data indicata dall’attore nell’atto di citazione.

Massime relative all'art. 168 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2299/2017

Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).

Cass. civ. n. 24294/2014

Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ. (Rigetta,Trib. Roma, 30/12/2011).

Cass. civ. n. 17032/2008

Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore ; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 1402/1996

In base al meccanismo dell'art. 168 bis c.p.c., l'udienza non può essere anticipata rispetto a quella stabilita nell'atto di citazione e i convenuti possono costituirsi sino alla data dell'udienza indicata nella citazione o a quella posteriore dell'udienza determinata a norma del comma quarto art. cit.; con la conseguenza che, l'anticipazione «d'ufficio» dell'udienza — alla quale non ha fatto seguito né la notificazione, né la comunicazione — lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi almeno fino a tali date, così determinando una nullità insanabile, di ordine sistematico, che rende nulli tutti gli atti del processo.

Cass. civ. n. 1197/1996

Il presidente della corte o del tribunale, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, ha il potere-dovere di assegnare un procedimento civile ad una sezione diversa da quella cui era stato assegnato precedentemente. L'esercizio di tale potere senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 168 bis c.p.c. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio e della sentenza.

Cass. civ. n. 11688/1993

Il presidente del tribunale o della corte, nel discrezionale apprezzamento delle esigenze di servizio e del buon andamento del medesimo, è titolare del potere-dovere di sottrarre un procedimento civile alla sezione cui lo aveva precedentemente assegnato e di assegnarlo ad altra sezione dell'ufficio, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 168 bis c.p.c. faccia testualmente menzione della sola attività di assegnazione.

Cass. civ. n. 2928/1973

Lo spostamento d'ufficio dell'udienza di comparizione — previsto dall'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. — non vale ad integrare il termine di comparizione insufficiente.

Corte cost. n. 144/1973

Anche le funzioni direttive dei capi degli uffici giudiziari sono state attribuite dalla legge e, quindi, non derogano al principio sancito dall'art. 101 della Costituzione. In conseguenza non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis c.p.c., che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di distribuire il lavoro, di designare per le cause civili il giudice istruttore e, nel caso di tribunale divisi in più sezioni, di assegnarle ad una di esse.

Cass. civ. n. 3580/1956

La designazione del giudice istruttore, ove avvenga con un provvedimento non formalmente regolare, non può importare nullità del procedimento e della sentenza che lo ha chiuso, quando il provvedimento, sia pure irritualmente emesso abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.

Cass. civ. n. 2612/1952

La norma di cui agli artt. 168 bis c.p.c. e 82 delle disposizioni di attuazione trova applicazione sia nel caso in cui il giudice designato non tenga per disposizione generale udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, sia nel caso in cui la data fissata dall'attore in citazione sia diversa da quella riservata esclusivamente per la predetta prima comparizione. Nessuna nullità o altra sanzione commina la legge per il caso in cui l'udienza di comparizione fissata dall'attore non coincida con quella destinata dal presidente del tribunale adito, in via generale per la prima comparizione.

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