Una volta effettuata l’iscrizione della causa nel ruolo generale e formato il fascicolo d’ufficio, il
cancelliere fa pervenire il fascicolo al
Presidente del Tribunale, che può:
a) designare il
giudice istruttore tenendo conto delle tabelle degli uffici giudicanti formulate secondo i criteri disposti dal CSM;
b) procedere egli stesso all’istruzione;
c) assegnare la causa ad una delle sezioni in cui il tribunale è diviso, affinchè il Presidente di essa designi il giudice istruttore.
Scopo di tale sistema è quello di evitare che l’attore possa, indirettamente, scegliersi un giudice di suo gradimento.
Tale meccanismo di designazione non si applica nei giudizi proposti davanti al Giudice di Pace.
L’attività prevista da questa norma è una attività esclusivamente officiosa, nel senso che non necessita di alcuna iniziativa di parte.
L’aspetto più delicato da considerare in tale designazione è quello di evitare per quanto possibile l’adozione di un criterio puramente arbitrario, ed al riguardo può osservarsi che il criterio di scelta non è completamente arbitrario, in quanto ex art. 7 bis
ordinamento giudiziario il Presidente deve fare riferimento alle tabelle precedentemente approvate.
Il secondo comma della norma prevede un termine particolarmente ristretto per la designazione, disponendo che questa debba avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della
parte più diligente.
Si ritiene che si tratti, tuttavia, di un
termine ordinatorio, con la conseguenza che in caso di inerzia (cioè nel caso in cui il cancelliere non abbia presentato il fascicolo) la parte più diligente si troverà soltanto costretta a proporre ricorso al Presidente del Tribunale.
La Riforma Cartabia è intervenuta anche sul contenuto di questa disposizione, introducendo delle modifiche ai commi 1 e 3 e abrogando l’ultimo comma, e ciò al fine di adattare la disciplina della designazione del giudice istruttore alla complessiva digitalizzazione del processo civile.
Prima della Riforma il terzo comma disponeva che, subito dopo la designazione del giudice istruttore, il
cancelliere trasmetteva il fascicolo al giudice designato.
Scopo di questa immediata trasmissione era quello di consentire al giudice di conoscere sin da subito la materia ed i fatti, e così poter valutare l’opportunità o la necessità di procedere al rinvio della prima udienza, ai sensi del quinto comma della norma, adesso abrogato.
Con la Riforma, invece, è stato soppresso l’inciso (contenuto l primo comma) per cui la designazione del giudice istruttore debba avvenire
“con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo”, e l’ulteriore inciso (contenuto al terzo comma) per cui subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, e su quello del giudice istruttore “
e gli trasmette il fascicolo”, per necessario adeguamento alle disposizioni del processo civile telematico.
Sempre prima della Riforma il quarto comma doveva essere posto in stretta correlazione con il quinto comma, in quanto mentre al quarto comma viene previsto il differimento ad altra udienza immediatamente successiva qualora il giudice designato non tenga udienza nel giorno indicato nell’atto introduttivo, nel comma successivo (quello abrogato) il rinvio d’ufficio si presentava come discrezionale e soggettivo, nel senso che doveva essere il giudice istruttore a disporlo per amministrare più razionalmente il carico di lavoro e acquisire una adeguata conoscenza dei termini della controversia.
La Riforma Cartabia ha soppresso l’ultimo comma, per il quale “
il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza”, in quanto la disposizione è stata trasfusa nell’
art. 171 bis del c.p.c..
Occorre precisare che nel caso previsto dal quarto comma non è compito dell’ufficio di cancelleria fornire informazioni relative alla nuova data, in quanto incomberà sulle parti l’onere di attivarsi per conoscere il calendario delle udienze giudiziarie e, dunque, accertarsi delle sorti della causa.
Inoltre, sempre in caso di rinvio ex quarto comma, la costituzione del
convenuto deve in ogni caso essersi perfezionata con riferimento alla data indicata dall’
attore nell’atto di citazione.