La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [106; 1 c.p.p.].
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (1).
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (2).
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (1).
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (2).
Note
(1)
Le sezioni specializzate si occupano di particolari materie e vi partecipano anche soggetti che non appartengono all'ordinamento giudiziario se presentano le competenze necessarie. Esse permettono di affrontare materie dall'elevata complessità senza violare il principio del giudice naturale (25 Cost.).
(2)
Negli ordinamenti di common law la partecipazione del popolo all'esercizio della giurisdizione è di comprensione più immediata in quanto si realizza sia con il grand jury (chiamato a decidere se l'accusa presentata dal p.m. è idonea ad affrontare un processo) sia con la vera e propria giuria che deve giudicare l'imputato. Nel nostro sistema, invece, i cittadini esercitano la funzione giudicante nelle Corti d'assise (presso i Tribunali o le Corti d'appello) accanto ai giudici ordinari. Essi vengono scelti, a sorte, da appositi elenchi stilati dai Comuni e giudicano sui delitti più gravi.